Registrazioni telefoniche
Spesso mi viene chiesto, specie nei casi di separazione oppure, in casi di natura penale, se è possibile registrare le conversazioni telefoniche. Il timore è quello di cadere dalla padella nella brace.
Comunemente si crede che registrare una telefonata all’insaputa dell’altro interlocutore sia “scorretto” e ci si esporrebbe ad una contro azione penale da parte del malcapitato di turno che venisse registrato.
Anticipo sin d’ora che a determinate condizioni è possibile registrare una telefonata e che la stessa potrà essere utilizzata come prova all’interno di un processo, tanto civile, quanto penale. Naturalmente, la registrazione deve essere “genuina”. Non deve essere successivamente manipolata per propri fini. Non è necessario il preventivo consenso, tra privati, di autorizzazione alcuna.
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Facciamo il punto su come stanno le cose ed in particolare come si è espressa la Suprema Corte di Cassazione in tema di registrazione delle telefonate.
La Cassazione e la possibilità concessa della registrazione telefonica
Con la sentenza numero 47602/2017 del 17 ottobre, la Corte di cassazione è tornata sulla questione dell’utilizzabilità nel processo della registrazione di un colloquio telefonico. E’ importante evidenziare il principio che è stato ribadito
“se la registrazione è fatta ad opera di uno dei partecipanti, la stessa è prova documentale di un fatto storicamente avvenuto che può entrare legittimamente nel procedimento a carico di un altro dei partecipanti“.
Un principio già statuito dagli Emellini che consente a chiunque di provare fatti e circostanze che diversamente non si avrebbe modo di provare. La importanza di una tale prova, neanche a dirlo, è a dir poco dirompente. Immaginatevi la scena. Silenzio in aula, parte la registrazione e la controparte con le orecchie tese ad ascoltare. Il resto lo lascio alla vostra immaginazione. Il risultato scontato!!!
Telefonata registrata: natura di prova documentale
Come accennavo all’inizio, questa prova dovrà superare un vaglio di autenticità. Essendo poi al pari di una “prova documentale” detta registrazione dovrà risultare genuina.
Nel caso analizzato, i giudici del merito avevano effettivamente riscontrato, grazie ai Ris, l’attendibilità sul piano tecnico delle conversazioni e, precisando la loro utilizzabilità pur trattandosi di copie alla luce dell’assenza di qualsivoglia preclusione all’uso processuale di copie di documenti, le avevano quindi utilizzate per la loro decisione, trovando poi l’avallo della Corte di cassazione.
Limiti all’utilizzo della registrazione telefonica.
La sentenza richiamata testimonia un orientamento maggioritario e consolidato nell’ordinamento giurisprudenziale italiano. La registrazione telefonica è divenuta ormai una prova indiscutibilmente legittima.
Da sottolineare la sussistenza di alcuni limiti, ricordati recentemente dalla Cassazione con la sentenza numero 5259/2017.
I Supremi Giudici hanno precisato che per poter utilizzare come fonte di prova la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica è necessario che colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti; che la conversazione sia realmente avvenuta; né che essa abbia avuto il tenore risultante dal nastro, che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite; che almeno una delle parti sia parte in causa.
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