Commento alla sentenza della Cassazione penale sez. III, 06/03/2013, n.12300 – in materia di assoluzione per reati fiscali – artt. 2, 3 e 8 D. Lgs 74/2000.
Il testo riporta una sentenza del Tribunale di Roma del 27/06/2012 in cui il Giudice ha dichiarato non luogo a procedere per insufficienza di prove nei confronti di alcuni imputati accusati di reati fiscali. Gli imputati erano accusati di aver indicato dati falsi nelle dichiarazioni fiscali al fine di evadere le imposte sui redditi. Le accuse riguardavano l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la realizzazione di intermediazioni fittizie ex art. 8 D. lgs 74/2000.
La sentenza impugnata ha evidenziato la mancanza di prove sufficienti a dimostrare l’accusa, sottolineando l’insufficienza di prove oggettive sulla struttura delle società coinvolte. Il Giudice ha anche citato l’imminente prescrizione dei reati come motivo per non approfondire ulteriormente il dibattimento.
Cosa aveva eccepito la Procura in ordine alla dichiarazione di assoluzione.
ll Procuratore della Repubblica ha presentato un ricorso in cassazione sostenendo che il Giudice avrebbe erroneamente applicato l’articolo 425 del codice di procedura penale e non avrebbe valutato correttamente le prove. Tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il Procuratore non ha impugnato la sentenza riguardante le accuse di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, già passata in giudicato.
La difesa degli imputati ha respinto le argomentazioni del Procuratore, sottolineando la conformità della sentenza alle disposizioni di non luogo a procedere e evidenziando la mancanza di prove sufficienti contro gli imputati.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto non è consentito un riesame delle prove già considerate nel processo e il Procuratore non ha impugnato alcune parti della sentenza ormai passate in giudicato.
Questo il principio che risponde al quesito:
L’assoluzione ormai definita sulle contestazioni presupposto impedisce l’ammissibilità del ricorso avverso la contestazione principale, che costituisce reato-fine (nella specie, la Procura aveva impugnato il non luogo a procedere per il reato di evasione fiscale – artt. 2 e 3 d.lg. n. 74/2000 – senza impugnare l’assoluzione per l’ipotesi di reato di emissione di fatturazioni inesistenti – art. 8, d.lg. cit. -, che ne costituiva presupposto e che era stata contestata ad imputati terzi).
Fonte: Diritto e Giustizia online 2013, 18 marzo (nota di: CAPITANI)