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Chiarimenti sull’assegno di mantenimento: la revoca, la rivalutazione e il mancato versamento. Cosa si può fare?
- 1.1 L’assegno di mantenimento – a cosa serve e chi lo versa?
- 1.2 Cosa valuta un giudice per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento?
- 1.3 Cosa bisogna considerare per determinare l’assegno di mantenimento?
- 1.4 Ci sono tutele particolari in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento?
- 1.5 Variazioni di reddito ed assegno di mantenimento.
- 1.6 Come dimostrare le variazioni di reddito?
- 1.7 Effetti delle nuove nozze sull’assegno di mantenimento.
- 1.8 Morte del coniuge obbligato al versamento.
- 1.9 Rinuncia all’assegno di mantenimento.
Chiarimenti sull’assegno di mantenimento: la revoca, la rivalutazione e il mancato versamento. Cosa si può fare?
Sempre più l’assegno di mantenimento diventa crocevia nei matrimoni falliti. Capita così che, dopo aver ottenuto la separazione, inizino le rivendicazioni. Chi chiede la rivalutazione dell’assegno di mantenimento in aumento, chi in diminuzione. Chi invece vorrebbe liberarsi del “balzello” chiedendo la revoca dell’assegno di mantenimento ed infine c’è chi non lo riceve affatto e pretende (giustamente) di ricevere quanto statuito.
Esiste una soluzione per tutti? Non è un argomento facile, soprattutto per i coinvolgimenti sul piano emotivo e psicologico. Si immagini il coniuge debole che si ritrova a dover affrontare spese, spesso per i figli, senza avere un centesimo in tasca. Dall’altro lato, però, capita e non di rado, che il coniuge che eroga le somme è costretto a continuare a versare anche se l’ex apparentemente non ha reddito.
Cercherò con questo post di tracciare le linee guida dell’argomento rimandandoVi ad un colloquio più diretto per capire e suggerire la migliore soluzione caso per caso.
L’assegno di mantenimento – a cosa serve e chi lo versa?
Il Legislatore, nelle previsioni normative riguardanti la scissione della famiglia, si è preoccupato di tutelare il c.d. coniuge più debole. Colui/Colei che non ha mezzi idonei di sostentamento. Presupposto a base della misura, dunque, è l’oggettiva necessità del beneficiario il quale deve risultare privo dei mezzi di sostentamento. Deve essere, altresì, impossibilitato a mutare tale condizione (ad esempio l’incapacità fisica per poter lavorare).
Cosa valuta un giudice per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento?
In fase di separazione giudiziale, o negoziata, si dovrà necessariamente tenere conto delle condizioni dei coniugi. Delle ragioni che hanno portato la coppia al divorzio. Soprattutto del reale contributo che ognuno dei due ha apportato a livello economico e personale nella formazione e conduzione familiare. Altro elemento non trascurabile è la durata del vincolo matrimoniale. In buona sostanza, la valutazione non si fermerà ai soli aspetti materiali e dovrà considerare la sfera delle legittime aspettative maturate durante la vita matrimoniale.
Cosa bisogna considerare per determinare l’assegno di mantenimento?
Una giurisprudenza di recente formazione statuisce come “ai fini della determinazione del tenore di vita, al quale va ragguagliato l’assegno di divorzio, si deve avere riguardo agli incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell’attività svolta durante il matrimonio” (Cassazione Civile, sentenza n. 3914 del 12 Marzo 2012).
In parole più semplici, per il calcolo dell’assegno si deve considerare quello che sarebbe stato lo sviluppo economico familiare e le aspettative che i coniugi, o in questo caso il coniuge più debole, aveva della propria vita futura.
Ci sono tutele particolari in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento?
L’assegno di mantenimento gode di particolari garanzie proprio per la sua particolare utilità. Nell’ordinamento è consentito porre in essere attività di tutela e garanzia del pagamento (il sequestro di beni). E’ altresì consentita la possibilità di richiedere la rivalutazione del valore dell’assegno. Ciò è fattibile ogni qual volta vi sia un rilevante mutamento nella situazione patrimoniale di uno degli ex coniugi. “La sopravvenuta riduzione del reddito di lavoro dell’obbligato” (Cassazione Civile, sentenza n. 5378 dell’11 Marzo 2006).
Viene meno, invece, la obbligatorietà di versamento quando vi è la celebrazione di nuove nozze. La cessazione di versare le somme a titolo di mantenimento è immediata. Infatti, non vi è alcuna necessità di provvedimento giudiziario e decorre dalla data delle nuove nozze.
La perdita dell’assegno di mantenimento – quando?
Le ragioni che portano alla perdita/revoca dell’assegno di mantenimento sono abbastanza logiche e normate. Infatti, questo avviene quanto vi è l’addebito nella separazione. Si vuole ricordare che ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 c.c.: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Tuttavia in caso di addebito vi è la revoca del mantenimento, infatti, ex art. 151, 2 comma c.c., “il giudice può addebitare la separazione ad uno dei coniugi, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, purché si tratti di violazioni tali “da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole” (violazioni di diritti della personalità del coniuge; violazione degli obblighi di fedeltà, coabitazione, assistenza e collaborazione, ecc.)
Variazioni di reddito ed assegno di mantenimento.
Il diritto del coniuge economicamente debole a ricevere l’assegno di mantenimento è fondato, appunto, sul fatto che lo stesso non abbia i mezzi necessari (leggasi redditi) per mantenere un analogo tenore di vita a quello goduto durante il matrimonio. Ebbene, nel momento in cui detta situazione muta, viene meno anche il diritto a percepire il mantenimento. Bisogna evidenziare che le regalie familiari, così come le donazioni, non possono essere giustificative della revoca.
Come dimostrare le variazioni di reddito?
Tuttavia, al fine di dimostrare una variazione delle capacità reddituali, possono prendersi in considerazione non solo le entrate, ma anche altro. Come ha avuto modo di chiarire la Cassazione (24667/13), possono essere utilizzate le uscite come indicatori del reddito del coniuge. La revoca può altresì essere richiesta qualora il coniuge erediti una “proprietà o comproprietà” di un immobile. Deve essere, quindi, una eredità che permetta di assicurargli un miglioramento economico. Che porti cioè ad un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio (così Cass. 932/2014, Cass. 18367/2006).
Effetti delle nuove nozze sull’assegno di mantenimento.
Lo avevo già accennato prima, le nuove nozze portano alla revoca dell’assegno di mantenimento. La costituzione di una nuova famiglia, di fatto, modifica la obbligatorietà del mantenimento. E’ pacifico, infatti, che il ricevente l’assegno se decide di risposarsi perde il suo diritto. Ciò è espressione di una libera scelta. Anche la mera convivenza ha gli stessi effetti. Naturalmente deve trattarsi di una convivenza che deve avere i caratteri di una relazione stabile, duratura e regolare.
Morte del coniuge obbligato al versamento.
La morte del coniuge che versa l’assegno di mantenimento porta alla estinzione dell’obbligo. Tuttavia, l’avente diritto può pretendere una quota dell’eredità proporzionale alla somma percepita con l’assegno di mantenimento. Il calcolo verrà fatto sulla base del quantum ricevuto sino al momento della morte dell’ex coniuge. Scattano altresì diritti sulla pensione di reversibilità salvo che non si sia ricevuto l’assegno di mantenimento in unica soluzione.
Rinuncia all’assegno di mantenimento.
Il coniuge che percepisce l’assegno di mantenimento può rinunciare all’assegno. Naturalmente, in seguito, qualora cambi la situazione può sempre richiedere la revisione della decisione precedentemente assunta dal Tribunale. Non è possibile rinunciare all’assegno quando questo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 443 c.c., sia versato a titolo alimentare in quanto trattasi di diritto indisponibile.
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