Revocazione della donazione per ingratitudine.

Commento alla sentenza Cassazione civile sez. II, 14/09/2022, (ud. 08/07/2022, dep. 14/09/2022), n.27064 che si è occupata della revocazione della donazione per ingratitudine. Più precisamente ad un caso particolare di ingratitudine, ovvero, se “l’aver ostentato un rapporto extraconiugale rientra in un concetto di ingratitudine”.

I Fatti di causa

S.U. aveva donato una somma significativa ai convenuti, S.E. e D.L.M., per l’acquisto di un appartamento. Tuttavia, nel 2002, S.U. è stato oggetto di gravi ingiurie da parte dei donatari, causando la rottura dei rapporti. S.U. ha quindi richiesto la revoca della donazione, sostenendo di essere vittima di ingratitudine.

I convenuti, in resistenza, avevano addotto la circostanza che l’episodio di ingiurie fosse isolato, verificatosi in ambito domestico e dovuto a impulsi emotivi.

Cosa si necessita per avere la revocazione della donazione per ingratitudine?

In generale, utilizzando una massima del Tribunale Rieti sez. I, usata nella sentenza del 09/10/2023, n. 487 è possibile sostenere che:

Presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine è l”ingiuria grave’, che si concretizza nella manifestazione, esplicitata a terzi, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di irrispettosità della dignità dello stesso, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe invece improntare l’atteggiamento del donatario, indipendentemente dalla legittimità o meno di tale comportamento.

Fonte: Redazione Giuffrè 2023

Ora il caso di specie è un pò più particolare in quanto non contempla l’ipotesi classica della offesa diretta tra donante e donatario. La questione è più complessa e sottile e riguarda, appunto, una relazione ostentata all’interno di un consesso familiare che ha gli stessi effetti di una ingiuria. Ma è così?

I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione

Gli eredi di S.U. hanno presentato ricorso in Cassazione per la revocazione della donazione per ingratitudine. In particolare hanno contestato la valutazione della Corte d’Appello su diversi fronti. In primo luogo, hanno sostenuto che l’ambito familiare dovrebbe aumentare la potenziale offensività delle ingiurie.

Tuttavia, la Cassazione ha respinto questo argomento, sostenendo che la gravità dell’offesa richiede un durevole sentimento di disistima, non dimostrato nel caso in esame.

Un secondo motivo del ricorso riguardava la richiesta di ammissione di prove testimoniali avanzata in appello. La Cassazione ha respinto questo motivo, sostenendo che tali prove erano tardive e miravano a introdurre fatti nuovi non dedotti in primo grado.

Il principio generale che risponde al quesito della revocazione della donazione per ingratitudine

In relazione alla condotta ingiuriosa individuata in una relazione extraconiugale intrapresa dal coniuge donatario, la ragione dell’ingratitudine va ravvisata non nella relazione extraconiugale in sé, bensì nella circostanza che tale relazione fosse stata ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito, a conferma della necessità di valorizzare anche il contesto ristretto o meno dei percettori dell’offesa.

Fonte:

Guida al diritto 2022, 38

Conclusioni

La vicenda legale analizzata evidenzia le complessità legate alla revoca di una donazione per ingratitudine. La Cassazione ha confermato i principi giuridici che richiedono una manifestazione esteriore di un durevole sentimento di disistima per configurare l’ingratitudine. Inoltre, la sentenza sottolinea l’importanza della tempestiva presentazione delle prove.

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