L’Agenzia delle Entrate Riscossione, il nuovo Ente Pubblico economico italiano che svolge l’attività di riscossione, non sta facendo rimpiangere la vecchia Equitalia. Infatti grazie alle maggiori capacità informative sta notificando con maggior puntualità e precisione gli atti previsti dall’art. 72 bis ex D.P.R. 602/73 – atto di pignoramento dei crediti presso terzi – a valanga.
Mai come adesso, chi ha ruoli sospesi senza informazione alcuna (perché così permette la norma), rischia di vedersi bloccare le somme che sono depositate su un conto corrente (Bancario o Postale), o nei confronti di terzi in generale. In seguito approfondiremo il pignoramento dell’Agenzia delle Entrate
La situazione economica è molto delicata tanto per le imprese, quanto per i soggetti privati. Equilibri vitali che se scossi dall’assenza di liquidità portano, per voler essere buoni, a conseguenze difficili da gestire. Un pignoramento presso terzi mette chiunque in difficoltà. Non solo da un punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della credibilità sociale ed economica. I pignoramenti dei crediti presso terzi sono dei veri e propri allarmi per gli istituti di credito.
La Cassazione, lo scorso 09 Novembre 2017, ha emesso una sentenza che sembra essere, fintanto che non verrà modificata la modulistica da parte dell’Agenzia delle Entrate, una soluzione. Si vuole pertanto commentare il quadro normativo di riferimento e la sentenza nr. 26519 della Corte di Cassazione.
Tutto ciò che devi sapere su “sospensione pignoramento presso terzi agenzia entrate riscossione”.
Cosa dispone l’art. 72 bis del D.P.R. 602/73.
Il pignoramento presso terzi previsto dall’ art 72 bis del D.P.R n. 602/73 è un particolare espediente di riscossione coattiva che permette al concessionario di azionare il c.d. pignoramento diretto, cioè senza nessun obbligo di avviso al debitore; viene quindi ordinato direttamente al terzo di corrispondere le somme dovute al debitore, entro il termine di sessanta giorni se si tratta di somme per le quali il debitore ha già maturato il diritto alla percezione, oppure alle rispettive scadenze.
“1.Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo’ contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis. L’atto di cui al comma 1 puo’ essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non e’ soggetto
all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2”
Qual’è la soluzione?
Cercando di essere sintetico e pratico, come sempre, riassumo quello che è alla base del problema in analisi.
Anche se non c’è la notificazione del pignoramento presso terzi agenzia entrate riscossione, in un modo o nell’altro si viene a conoscenza del blocco delle somme.
Il più delle volte arriva una comunicazione dalla propria banca (una telefonata del direttore, o una lettera raccomandata), oppure, in caso di stipendi per esempio è il datore di lavoro che avvisa il dipendente.
Come detto la soluzione “POSITIVA” è stata sdoganata dalla Cassazione Civile lo scorso 09 Novembre 2017, con la sentenza nr. 26519.
Detta in parole povere l’eccezione mossa al pignoramento presso terzi attivato da Equitalia S.p.A. si fondava sulla mancata indicazione dei crediti per cui si procedeva.
Nella pratica avveniva ed avviene che nel pignoramento presso terzi agenzia entrate a giustificazione dell’importo totale del credito erariale si usava e si continua ad usare la semplice descrizione “Tributi/Entrate”. Null’altro!!!! Non c’è modo di sapere, con la dicitura usata, se il pignoramento presso terzi riguardi imposte, multe, contributi previdenziali, altre sanzioni amministrative. Così la massima della sentenza importantissima per recuperare le somme:
“il pignoramento presso terzi dell’Agenzia Entrate Riscossione è nullo se non è indicato il dettaglio dei crediti” – Cass. Civ., sent. n. 26519 del 09.11.2017.
Da questa massima NON E’ DIFFICILE prevedere gli effetti positivi per il contribuente che ha ricevuto un pignoramento presso terzi. Certo ci sarà da valutare quali gli effetti con il passaggio dell’attività di riscossione ad un Ente Pubblico Economico, ma mi sembra che quanto di seguito in esame non possa che essere confermato anche per l’Agenzia delle Entrate Riscossione, stante l’orientamento della Cassazione.
ANALISI DELLA TESI DIFENSIVA E DEDUZIONI DELLA CASSAZIONE.
Parlando del processo concluso, Equitalia sosteneva nei propri scritti difensivi che il semplice fatto che il pignoramento presso terzi contenesse l’elenco delle cartelle/intimazioni di pagamento con le date di notificazione fosse sufficiente a giustificare quanto richiesto dall’art. 543 c.p.c.. Per chi non lo sapesse, questo articolo impone che il pignoramento presso terzi agenzia entrate contenga l’indicazione del credito per il quale si procede. Il contribuente, cioè, deve essere sempre in grado di capire su cosa si fonda la pretesa creditoria. Sulla base di ciò la Cassazione ha statuito in netto contrasto con quanto sostenuto da Equitalia, infatti:
«Non può dirsi che le indicazioni sui crediti possano ritrarsi per relationem dal corpo dell’atto di pignoramento notificato. Non vi è infatti dimostrazione che con tale atto sia stato effettivamente notificato all’opponente anche l’elenco delle cartelle per cui si procede. In realtà non vi è alcuna ragionevole sicurezza che tale elenco facesse effettivamente parte dell’atto di pignoramento, posto che esso non reca alcun timbro di unione a tale atto, contiene una data apparente posteriore a questo, redatto su un documento separato rispetto a quello principale, è posto dopo la parte conclusiva ed è anche privo di alcuna autonoma sottoscrizione» Cass. Civ., sent. n. 26519 del 09.11.2017.
Altra eccezione mossa dall’Agente della Riscossione (Equitalia), si fondava sul fatto che essendo l’atto di pignoramento presso terzi stato redatto da un “agente della riscossione”, appunto, godesse di una fede pubblica maggiore. Anche su quest’altra argomentazione la Cassazione ha smentito e dato torto alla tesi di Equitalia, sostenendo che l’atto di pignoramento ex art. 72-bis 603/73 rimane atto di parte non assistito da fede pubblica.
Atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l’attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l’atto (nella specie, concernente l’allegazione di un elenco contenente l’indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l’agente di riscossione esercita – ex art. 49, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 – le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto”. [/blockquote]
Termini per impugnare il pignoramento presso terzi agenzia entrate.
Una volta venuto a conoscenza del pignoramento dei crediti presso terzi agenzia entrate, ex art. 72 bis D.P.R. 602/73 NON C’E’ TEMPO DA PERDERE. Il termine per proporre l’opposizione è di 20 giorni. Pochi se si considera che partono dalla data di notifica dell’atto al terzo (Banca, Posta o datore di lavoro).
L’opposizione verrà proposta al Giudice dell’esecuzione innanzi al Tribunale competente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 617 c. 1 c.p.c.. I costi sono quelli di un giudizio ordinario e quindi dovrà pagarsi il contributo unificato in base al valore del pignoramento. Contestualmente al deposito del ricorso è opportuno chiedere la sospensione dell’esecuzione del pignoramento anche inaudita altera parte (anche senza il contraddittorio con l’Agente della Riscossione). In caso di accoglimento da parte del Giudice, si procederà a notificare il provvedimento all’Agenzia delle Entrate Riscossione.
E’ appena il caso di dire che il nuovo Agente della Riscossione dovrà fare i conti con una impostazione errata e che fintanto che non verranno aggiornati i modelli ministeriali ci sarà la possibilità di impugnazione.
Mandaci i tuoi quesiti, risponderemo prontamente. Per questioni urgenti potete utilizzare il canale whatsapp al numero 3929168449
Leggi anche:
Pignoramento presso terzi provvigioni – ANP Studio Legale | Law Firm