Le pene accessorie sono conseguenze giuridiche che accompagnano la condanna per determinati delitti, come quelli tributari, stabiliti dal presente decreto. Tali sanzioni includono l’interdizione dagli uffici direttivi, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e altre restrizioni che variano in base alla gravità del reato e dell’imposta evasa.
- La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:
a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
b) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria;
e) la pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 del codice penale.
- La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.
2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l’istituto della sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari; b) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro (1) .
Note
[1] Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. h) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148; vedi anche il comma 36-vicies bis del medesimo articolo 2.