Rottamazione cartelle 2019: ecco come pagare
Chi presenterà domanda di adesione alla rottamazione ter delle cartelle potrà scegliere di pagare in un’unica soluzione ovvero in dieci rate dilazionate su cinque anni.
Saranno quindi due le scadenze da ricordare nel corso dell’anno, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.
Per quanto riguarda la fase di presentazione delle istanze, attualmente l’avvio della rottamazione è fissato al 30 aprile 2019, termine ultimo entro cui fare domanda utilizzando i moduli che dovranno esser pubblicati dalle Entrate.
Rottamazione ter 2019: ammessi anche i decaduti da precedenti definizioni agevolate
La rottamazione abbraccerà anche i contribuenti che avevano già aderito a precedenti rottamazioni ma che ne erano decaduti a causa del mancato pagamento delle rate.
Potranno rientrare nella nuova rottamazione:
i contribuenti che non hanno pagato le rate della rottamazione in corso. In tal caso sarà necessario eseguire i versamenti delle rate scadute a luglio, settembre ed ottobre entro il 7 dicembre 2018;
i contribuenti con cartelle ammesse alla prima rottamazione (DL 193/2016) che non hanno concluso il pagamento delle rate;
i contribuenti che, dopo aver aderito alla rottamazione prevista dal DL 148/2017 non hanno provveduto al pagamento di tutte le rate scadute entro il 31 dicembre 2016 di vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016.
Potranno fare domanda di rottamazione anche i contribuenti con debiti risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione rientranti nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori (legge 27 gennaio 2012, n. 3).
Eliminate le multe stradali.
Rottamazione anche per le multe stradali, ma in questo caso ad esser condonati saranno gli interessi previsti dalla legge. Restano invece esclusi dalla rottamazione delle cartelle i debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a:
risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Il saldo e stralcio per i debiti superiori a 1.000,00 euro dipende dal proprio isee.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il comunicato del 2 gennaio, sintetizza i profili principali della disciplina“Saldo e stralcio” delle cartelle, contenuta nei commi 184 e seguenti della Legge nr. 145/18. Possono aderire le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica nei seguenti casi:
quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14 ter della legge del 27/1/2012, n. 3.
“Rientrano nel “Saldo e stralcio” i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossionedal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017
derivanti da:
omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali;
contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS.
Il pagamento delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritarda iscrizione, viene modulato secondo l’Indicatore della situazione economica del nucleo familiare:
16% delle somme dovute, con ISEE fino a 8.500 euro;
20% delle somme dovute, con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
35% delle somme dovute, con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.
Per i soggetti per cui la situazione di grave e comprovata difficoltà economica è confermata dalla già avvenuta apertura della procedura di liquidazione, è previsto il pagamento di una quota pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione.
Oltre alla riduzione degli importi dovuti, chi aderisce al “Saldo e stralcio” beneficerà anche dell’azzeramento di sanzionie interessi di mora. (fonte giuffrè editore).
Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (anche tramite whatsapp al 392.91.68.449).