La morte di un congiunto stretto è sempre un momento di particolare delicatezza. Oltre al disagio/sofferenza per la dipartita, c’è una serie di incombenze che bisogna purtroppo affrontare.
Nella mia esperienza professionale, i decessi improvvisi ed inaspettati sono i più problematici. Sia per l’aspetto psicologico che per la risoluzione di diritti e obblighi lasciati sospesi.
Dubbi, incertezze ma sopratutto la gestione di numerose “cose” sconosciute fino al giorno precedente alla morte, devono essere risolte.
Sò benissimo che a molti non piace parlare di questi argomenti, tuttavia forse un giorno lontano, ne saremo tutti coinvolti. Anche in questo post, lungi dal voler avere la presunzione di completezza, affronterò l’argomento dell‘eredità in presenza di debiti. Seppur brevi, sono necessarie delle precisazioni di carattere generale.
Cercherò, come sempre, di essere pratico fornendo dei suggerimenti per poter evitare problemi.
Quanti tipi di successione esistono?
E’ importante sapere che al momento della morte di un congiunto, si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto la successione. Il perché di tale evento è dovuta alla continuità dei rapporti attivi e passivi del de cuius
Sostanzialmente ci sono 3 tipi di successione:
1) legittima: è quella disposta dalla legge quando mancano testamenti ovvero quando il testamento c’è ma non dispone per tutti i beni . La legge fissa non solo l’ordine in cui i parenti (in ogni caso non oltre il sesto grado) ed il coniuge sono chiamati all’eredità per il caso in cui i vari chiamati non possono o non vogliano accettare l’eredità, ma anche le quote frazionarie in cui essi succedono laddove vi sia un concorso fra i vari soggetti. In caso di eredità legittima i chiamati all’eredità che accettino prendono il nome di eredi legittimi da non confondersi con gli eredi legittimari.
2) testamentaria: è quella in cui il caro defunto ha lasciato per iscritto le proprie ultime volontà.
3) necessaria: la legge prevedere, al fine di tutelare gli interessi di alcuni familiari, che questi devono ricevere una data quota di patrimonio fissata per legge. Si parla in tal caso di eredi legittimari e di successione necessaria perché questi soggetti devono ricevere una parte dei beni del defunto anche contro la volontà di quest’ultimo che non potrebbe disporre diversamente nel testamento pena l’inefficacia delle disposizioni che siano in contrasto con l’attribuzione di quote così come previsto dalla legge.
In in presenza di testamento non tutto il patrimonio è disponibile. Solo di una parte di esso (quota disponibile) potrà essere data a terzi, mentre l’altra parte (quota di riserva) deve comunque andare ai legittimari (che sono coloro a cui la legge riserva una determinata quota di eredità e che non devono essere confusi con gli eredi legittimi, i quali, al contrario, sono coloro cui la legge devolve l’eredità in caso di mancanza di un testamento).
Devo per forza accettare l’eredità?
Secondo l’articolo 459 del codice civile, l’eredità si acquista con l’accettazione e questa, se avviene, ha effetto sin dal momento dell’apertura della successione.
È facile capire che con tale norma si vogliono raggiungere due effetti:
1. da un lato si vuole evitare che qualcuno possa divenire erede anche quando non voglia;
2. dall’altro, con la retroattività dell’accettazione si vuole fare in modo che non vi sia soluzione di continuità nella titolarità del patrimonio del de cuius.
Quindi, sebbene per diritto, si è chiamati all’eredità, deve seguire per diventare erede l’accettazione da parte del chiamato.
Tipi e modi di accettazione dell’eredità.
Fino a che non verrà accettata l’eredità, parleremo quindi di eredità giacente che costituirebbe un vero e proprio patrimonio separato in attesa del titolare; dopo l’accettazione si confonde con patrimonio dell’erede o resta comunque separato in caso di accettazione con beneficio di inventario.
Secondo l’articolo 528 del codice civile per aversi eredità giacente sono necessarie tre condizioni
- Mancata accettazione dell’eredità;
- Il chiamato non deve essere in possesso dei beni ereditari;
- È stato nominato un curatore dell’eredità.
- Ricorrendo le prime due condizioni, infatti, il tribunale della circoscrizione dove si è aperta la successione nomina, anche d’ufficio, un curatore dell’eredità che procederà usando i poteri di cui di articoli 529 e seguenti del codice civile. I poteri del curatore cesseranno con l’accettazione della eredità
L‘accettazione dell’eredità (pura e semplice ), ai sensi dell’art. 474 c.c., avviene per dichiarazione espressa oppure tacita. La differenza consiste nella manifestazione di volontà con atto pubblico, nel primo caso, con fatti concludenti nel secondo caso.
L’accettazione può anche essere con beneficio d’inventario. Cioè prima di “accettare” si procede a verificare se l’eredità ha un valore positivo o negativo. Questo al fine di non sacrificare il patrimonio dell’erede se ci sono più debiti che crediti.
Se nessuno dei chiamati all’eredità accetterà, perché è a loro sconveniente, saremo al cospetto, come sostiene buona parte della dottrina di una eredità vacante. Questa andrà in favore dello Stato.
Fino all’accettazione cosa fare?
Il chiamato all’eredità, fin tanto che non “accetta” può interagire con il patrimonio del defunto ponendo in essere le seguenti azioni:
Legittimazione all’esercizio dell’azioni possessorie; il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari indipendentemente dalla loro materiale apprensione;
Legittimazione a compiere atti conservativi, cautelari, di vigilanza e di amministrazione temporanea dei beni ereditari; in questo caso il chiamato può addirittura spingersi, previa autorizzazione del tribunale, a vendere i beni che non possono essere conservati o la cui conservazione comporta grave dispendio.
Dal punto di vista giuridico il chiamato dispone, non di un diritto ma di una aspettativa diritto e ha interesse che il patrimonio del defunto rimanga inalterato fino all’eventuale esercizio del suo diritto di accettazione.
In ogni caso se il chiamato all’eredità è in possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione e ciò a garanzia dei terzi.
E se ci sono debiti?
Come innanzi accennato, l’esistenza di debiti non deve essere fonte di preoccupazioni. Il problema non esiste fino a che non si avvera l’accettazione dell’eredità. Il vostro patrimonio e quello del defunto sono distinti e nessuno può aggredirlo. Tuttavia, bisogna prestare la massima attenzione alla c.d. accettazione tacita.
Il suggerimento, in linea generale, che mi sento di dare è di evitare qualsiasi attività che un domani possa essere intesa come accettazione tacita.
Per essere più chiaro cercherò di fare alcuni esempi, tuttavia non esaustivi. In qualsiasi caso vi invito a porci i quesiti in caso di dubbi.
Non bisogna, ad esempio, firmare atti e documenti che potrebbero essere firmati solo dall’erede. Si pensi alla conclusione di un contratto per atto pubblico. L’acquisto di una casa sulla base di un preliminare firmato dal de cuius.
Da evitare assolutamente il ritiro del danaro dal conto corrente bancario. Anche la chiusura dello stesso conto corrente potrebbe rivelarsi negativo e dare adito ad accettazione tacita dell’eredità.
A voler essere ancora più scrupoloso, rimandare al mittente tutta la posta, specie se inviata al defunto con raccomandata a.r.. Far apporre dal postino la dicitura destinatario deceduto.
Se ci sono contenziosi, non subentrare nei giudizi. Se si ricevono cartelle esattoriali da parte di Equitalia, fare la stessa cosa detta per le raccomandate. Inoltre, bisognerà comunicare i propri dati e la propria residenza all’Agente della riscossione (leggasi Equitalia), perchè è probabile che rinotifichino lo stesso atto. Potrebbero notificarlo a Voi presso la residenza del de cuius. E’ bene dunque informare Equitalia, inviando loro anche un certificato di morte.
Sappiate tuttavia che in presenza di cartelle esattoriali sono intrasmissibili le sanzioni. Mentre resterebbero a vostro carico gli interessi e la sorte capitale.
Se il de cuius svolgeva una attività professionale, non bisogna incassare crediti, così come non bisogna onorare i debiti. E’ necessario valutare attentamente il patrimonio per poter decidere se accettare o meno.
Come sempre rimango a disposizione per ogni chiarimento. Ultimo consiglio spassionato “prima di fare qualcosa consultate un tecnico di fiducia”.
Per qualsiasi dubbio o ulteriore informazione invia una email a [email protected] oppure chiama il 3929168449 (anche con whatsapp).
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