Maltrattamento degli animali, quali le conseguenze penali?
Avere un animale domestico, impone al proprietario di comportarsi in un determinato modo. Un modo che rispetti sostanzialmente la vita dell’animale stesso. Ma quali sono le conseguenze penali per chi pone in essere maltrattamento degli animali (domestici o no)? L’art. 544 ter codice penale italiano dispone che:
“chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro“.
La norma nella sua esposizione è molto chiara e spesso (purtroppo) viene applica a casi di maltrattamenti che fanno davvero rabbrividire.
Definizione di detenzione produttiva di gravi sofferenze per l’animale.(544 ter codice penale)
Ma cos’è giuridicamente una lesione ad un animale?? La giurisprudenza maggioritaria, applicando le norme del codice penale ha meglio definito ed individuato la casistica della detenzione di un animale in condizioni produttive di gravi sofferenze. Nello specifico essa consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell’animale, ma anche in quella che produce meri patimenti. Si pensi ad esempio al si pensi al caso di maltrattamenti per chi custodisce un cane in uno spazio insufficiente, con una catena corta e senza fornirgli adeguata alimentazione.
Deve essere confermata la condanna per maltrattamenti per l’uomo che aveva collocato e custodito, per tempi prolungati, un cane di razza bull terrier in un ambiente tale da non consentire all’animale di potersi muovere liberamente e, quindi, inadatto alla sua naturale esistenza, in quanto rinchiuso all’interno di uno spazio di dimensioni estremamente anguste, delimitato da una rete, e legato ad una catena di soli 120 centimetri, tanto da cagionargli lesioni consistite in piaghe infette agli arti posteriori, verosimilmente causate da decubito sulla pavimentazione, nonché dermatiti di varia natura (nella specie, era emerso altresì che lo spazio ristretto era divenuto pieno di escrementi – vista l’impossibilità per l’animale di potersi allontanare -, escrementi che finivano per mischiarsi con il cibo, così non consentendo al cane di potersi alimentare) nota 1.
Pertanto, assumono rilievo anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione. Ecco perché sono rilevanti penalmente la privazione di cibo, acqua e luce; le precarie condizioni di salute, di igiene e di nutrizione; la detenzione con modalità tali da arrecare gravi sofferenze all’animale. Inequivocabile, quindi, il comportamento tenuto dall’uomo sotto processo, il quale ha detenuto, all’interno di una stanza della casa (con superficie complessiva stimata di 40 metri quadrati), sette cani (due adulti e cinque cuccioli) di razza Husky e Samoiedo, in luogo angusto, privo di luce naturale e in precarie condizioni igieniche, ossia in mezzo alla sporcizia. (Sentenza 39844 del 21 ottobre 2022 della Corte di Cassazione).
E’ evidente, quindi, che i maltrattamenti degli animali hanno serie conseguenze penali che non sono da sottovalutare, tanto sul piano morale, quanto appunto, sul piano penale.
Altre casistiche aventi conseguenze penali-544 ter codice penale
Come è facile pensare, sono penalmente rilevanti la privazione di cibo, acqua e luce, oltre che le precarie condizioni di igienico sanitarie. Ma la casistica in tal senso è molto vasta.
altri casi di maltrattamenti sugli animali
Infatti, ad esempio, integra il reato di maltrattamento di animali la detenzione di uccelli in gabbie tanto piccole da danneggiarne il piumaggio. La Cassazione ha avuto modo di preoccuparsi della problematica, addirittura arrivando a riformare una sentenza di appello arrivando a disporre che: “La detenzione di uccelli in gabbie talmente piccole da cagionare il danneggiamento e l’avulsione del piumaggio, ed il loro impiego nell’attività venatoria quali richiami vivi, fuori dai casi e dai modi consentiti dagli artt. 4 e 5 L. 11 febbraio 1992, nr. 157, costituiscono sevizie insopportabili per le caratteristiche etologiche dell’avifauna, tali da integrare non già la contravvenzione di cui all’art. 727 c.p., ma il delitto di maltrattamento di animali di cui all’art. 544 ter cp”.
Integra il delitto di maltrattamento di animali di cui all’art. 544 ter codice penale, comma 2, prima ipotesi c.p. la condotta di chi somministri agli stessi vaccini vietati, a prescindere dall’accertamento della dannosità per la loro salute, trattandosi di un reato di pericolo presunto.
Prove indiziarie sui maltrattamenti degli animali
Ma come viene provata la responsabilità di è accusato di maltrattamenti sugli animali?
Tutti pensano che, al fine di dimostrare le sevizie sugli animali bisogna necessariamente assistere all’atto negativo contro l’animale. Non sempre è così. La responsabilità di un imputato ben può essere desunta non solo da prove rappresentative ma anche da prove indiziarie. Ne consegue che nel reato di maltrattamento di animali, l’assenza di testi che abbiano visto direttamente il prevenuto ferire l’animale non consente di scagionarlo definitivamente, quando sussistano prove indiziarie inequivocabili a suo carico, come testi che abbiano visto l’animale entrare nella proprietà dell’imputato, sentito un colpo di fucile e visto l’animale ferito tentare di allontanarsi.
Quali le valutazioni del giudice in caso di accusa di maltrattamenti sugli animali?
Tuttavia in tema di valutazione della prova indiziaria il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza, saggiarne l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se è possibile attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale. Pertanto, laddove sussistono dubbi, più che ragionevoli, in ordine alla riferibilità soggettiva delle condotte in contestazione all’imputato e gli elementi emersi si arrestano sulla soglia della indiziarietà, senza neanche approdare alla gravità, precisione e concordanza, non è possibile procedere con la condanna. nota 2
Il sequestro di animali maltrattati
Qualora dovessero intervenire le autorità, soprattutto i responsabili dell’Ufficio Igiene di riferimento, scatteranno i sequestri.
Ed infatti, è valido il sequestro del cane malnutrito e tenuto in pessime condizioni di salute, eseguito dalle guardie zoofile. Pur avendo queste perso la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, esse sono ad ogni modo guardie giurate volontarie di un’associazione nazionale riconosciuta (Enpa). Ad affermarlo è la Cassazione respingendo il ricorso di un uomo contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il sequestro preventivo di un cane, disposto d’urgenza dalle guardie zoofile e convalidato dal Gip, il cui proprietario teneva in pessime condizioni di salute e malnutrizione, al punto da ipotizzare nei suoi confronti del padrone i reati ex art. 727 cp, di abbandono di animali, e 544 ter codice penale, di maltrattamento di animali. Nota 3
3 – Fonte: Guida al diritto 2021, 16