Commento alla sentenza della Cassazione civile sez. III, 29/11/2022, (ud. 12/10/2022, dep. 29/11/2022), n.35020 che ha dato risposta circa il quesito della responsabilità, della P.A. (Pubblica Amministrazione) per i danni subiti nelle catastrofi naturali.
La sentenza della Corte di Cassazione, depositata il 29 novembre 2022, ha affrontato una complessa vicenda legata agli eventi franosi verificatisi a Sarno il 5 maggio 1998, che causarono la morte di 137 persone.
Nel caso in esame, la C.L. aveva convenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Interni, il Comune di Sarno e B.G., sindaco p.t., chiedendo il risarcimento del danno per la morte del coniuge D.F.A. Le Amministrazioni dello Stato proposero domanda riconvenzionale di regresso nei confronti dei coobbligati.
Il processo di primo grado:
Il Tribunale di Salerno accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento di un risarcimento. Tuttavia, la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 17 dicembre 2020, rigettò l’appello principale delle Amministrazioni dello Stato. Accolse l’appello incidentale, condannando gli originari convenuti al risarcimento del danno patrimoniale in misura inferiore rispetto alla decisione di primo grado.
I fondamenti della sentenza:
La Corte territoriale ha sostenuto che nel caso di responsabilità per fatto altrui, il responsabile per fatto altrui non può agire in via di regresso nei confronti di altro responsabile indiretto.
In questo contesto, ha sottolineato che il Comune di Sarno era solo responsabile civile indiretto, mentre B.G., il sindaco, era l’unico autore delle condotte penalmente rilevanti causative dell’evento dannoso.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in esame l’attività colposa del Sindaco era istituzionale, estrinsecandosi in poteri autoritativi e discrezionali. Pertanto, ha sostenuto che sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2043 c.c. per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all’amministrazione.
Il principio che risponde al quesito della responsabilità della P.A. per i danni subiti nelle catastrofi naturali.
Le amministrazioni statali hanno diritto di rivalsa nei confronti del comune di Sarno per quanto pagato alle parti civili a seguito della alluvione che nel maggio del ‘98 fece 137 vittime. La responsabilità diretta della Pa (articolo 2043 del Cc) scatta anche per il fatto, penalmente illecito, commesso dal sindaco non attraverso un atto autoritativo ma con un’omissione, nel caso il mancato ordine di evacuazione. È stato affermato il seguente principio di diritto: «sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all’amministrazione, tale da far reputare sussistente l’immedesimazione organica con quest’ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l’esercizio del potere autoritativo».
Fonte:Guida al diritto 2022, 47
Conclusioni circa la responsabilità della P.A. nelle catastrofi naturali
La sentenza della Corte di Cassazione rappresenta un importante pronunciamento sulla responsabilità civile per eventi franosi e la possibilità di azioni di regresso tra responsabili indiretti.
La responsabilità diretta del Comune di Sarno sottolinea l’importanza di un’esatta valutazione delle attività istituzionali nell’ambito della protezione civile.