Lettera restituzione somme indebitamente percepite Inps

Lettera restituzione somme indebitamente percepite

Gli ammortizzatori sociali, si sa, sono una gran cosa. Tuttavia, può capitare che ci sia la necessità di una restituzione delle somme indebitamente percepite</strong>. Quando per i motivi più disparati si rimane involontariamente senza reddito, non è facile vivere. Si immaginino le provvidenze che si ricevono a titolo disoccupazione o di reversibilità della pensione del coniuge defunto. O, ancora, quella per la pensione di vecchiaia.

Tutto questo è normale in un paese civile come il nostro; lo Stato si fa carico (momentaneamente) di chi non ha reddito sostenendolo con la NASPI, che significa Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego; oppure perché ha raggiunto l’età pensionabile.

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Cosa fa l’Inps?

L’Inps, periodicamente, effettua dei controlli sulle singole misure erogate. Questo per verificare la corretta applicazione delle leggi fatte per ogni categoria di contribuenti. E quindi, se dall’esito del controllo risulta l’errore, l’INPS, in maniera automatizzata, procederà alla richiesta di restituzione (rimborso) somme.

Per intenderci, l’errore a cui ci riferiamo è nell’aver erogato somme in eccesso rispetto a quelle che effettivamente spettano. Ma ci sono casi in cui è possibile nessuna restituzione somme all’Inps?

In questo articolo cercheremo di spiegare come stanno le cose. Teniamo a precisare che le consulenze devono effettuarsi caso per caso. Non potendosi, a priori, dare una valutazione al pari di quello che si scrive.

Contattaci per avere maggiori chiarimenti su: prescrizione restituzione somme indebitamente percepite Inps.</span>

Bussa il postino con una lettera raccomandata dell’Inps.

Per chi non avesse ricevuto la richiesta di rimborso da parte dell’INPS e si domandasse come avviene il tutto, inquadriamo subito la vicenda.

La richiesta di rimborso arriva sotto forma di lettera raccomandata; dalla quale si comprende il quantum ed il perché della richiesta di rimborso.
Nelle prime righe l’Inps chiarisce subito il motivo della richiesta. Ad esempio

“Si sono ricevute delle somme in eccesso, a titolo di sussidio di disoccupazione (naspi)”;
“Oppure perché si sono ricevute somme eccedenti quelli spettanti per  pensione dovute ad un calcolo errato”;
O ancora “perché c’è stato un errore nel calcolo delle somme erogate a titolo di pensione di reversibilità del coniuge defunto.
Ma sarà vero? Ogni posizione va riscontrata tecnicamente!

La difficoltà di queste pratiche dipende anche dal fatto che la richiesta arriva, quasi sempre, dopo diversi anni che si sono ricevuti i solidi.

Capita il più delle volte, poi, che l’errore non è del contribuente. Il funzionario di turno dell’Inps che gestisce la pratica, dopo anni ed alcuni controlli al computer si accorge dell’errore ed invia tramite il sistema la richiesta. Per brevità parleremo di un caso, affrontato e positivamente risolto dal nostro dipartimento di diritto del lavoro. Ma rimandiamo al paragrafo seguente per alcune note.

Avvertenza a non sottovalutare.

L’invito è di non sottovalutare l’invio ricevuto dall’Inps. Come si ha modo di riscontrare la lettera ricevuta conclude con la richiesta di restituzione entro una determinata data; (di norma 5 giorni). In mancanza di difesa, scaduti i termini, arriverà sicuramente una cartella esattoriale.

Siamo esperti pronti ad assistere i nostri lettori. In fondo a questo articolo abbiamo attivato un modulo contatti – a pagamento –  sempre operativo 7/7. Rispondiamo entro le 2 giorni lavorativi con una consulenza ad hoc. E’ possibile fare il ricorso entro 90 giorni.

Se l’errore dipende dall’Inps?

Ritornando a quanto oggetto di discussione, si chiarisce che la legge consente all’INPS di ricalcolare in qualunque momento gli importi spettanti ad una determinata persona.

L’analisi potrebbe dare, come risultato, un importo di somme percepite superiori rispetto a quello che effettivamente spettante. Questo però non dà automaticamente il diritto all’Inps di riacquisire le maggiori somme. Sin da subito evidenziamo questo principio:

“Le somme NON POSSONO essere richieste indietro QUANDO L’ERRORE SIA DIPESO DA ERRORE DI UN FUNZIONARIO dell’Ente”
Al più l’Inps potrebbe agire contro il funzionario in presenza di dolo o colpa grave di questi.

Quando devono restituirsi le somme indebitamente percepite?

La legge consente all’Inps di poter riottenere l’ingiusta erogazione quando l’errato calcolo sia dipeso dal dolo del soggetto.

Per fare degli esempi pratici di dolo possiamo riferirci ad un soggetto che abbia dichiarato maggiori redditi percepiti. Oppure abbia dichiarato maggiori familiari a carico, oppure, non abbia aggiornato la situazione del coniuge che ha trovato nel frattempo un’occupazione.

Sussiste il dolo anche quando l’errore dell’INPS non sia dipeso da omesse o mendaci dichiarazioni del soggetto, ma c’è la certezza che quest’ultimo si sia reso conto dell’errore e non l’abbia denunciato.

Ad esempio, un soggetto percepisce una pensione troppo elevata rispetto al reddito che percepiva prima di andare in pensione. Tuttavia non sempre, anche in presenza di dolo scatta la restituzione.

In tutte le ipotesi di dolo vanno restituite le somme indebitamente percepite?

Rispondiamo subito dicendo “NO”! Anche in presenza del dolo è possibile non rimborsare l’Inps. Si richiama un importante principio:

l’INPS può richiedere indietro i soldi entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale sono state erogate le maggiori somme non dovute.
Trascorso questo termine, le maggiori somme versate diventano irripetibili.

Solo in caso di omessa dichiarazione dei redditi da parte di un soggetto, il termine per il recupero delle somme dovute è quello del termine di prescrizione ordinario di 10 anni. Un’eccezione al termine decennale è quello di 5 anni per la richiesta contributiva e cioè la richiesta del pagamento per contributi non versati.

Quindi l’INPS può richiedere i soldi in presenza di alcune condizioni da valutarsi singolarmente.

Per ogni ulteriore chiarimento vogliate usare il modulo sottostante

Fonti normative:

  • Cass. sent. n. 482/2017
  • Art. 13 legge 412/1991
  • Art. 52 legge n. 88/1989

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