Prescrizione contributi previdenziali inps 2020

Torniamo a scrivere sulla questione della prescrizione contributi previdenziali inps perché ad oggi in pochi sanno quello che è successo nel sistema italiano. Questo argomento interessa i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione o alla rateizzazione. Da quanto di seguito in tanti potrebbero giovarsi del precedente qui in analisi.

Come sempre, non abbiamo la presunzione di affrontare, data la sinteticità dell’articolo, esaustivamente la problematica. Restiamo, sempre, a disposizione per ogni ed eventuale chiarimento in merito alla normativa.


La Cassazione tutela da ragione ai contribuenti.

Finalmente la Cassazione, con la sentenza nr. 23397/2016 ha sdoganato quanto da sempre sostenuto nelle difese azionate da parte di questo studio legale per quanto concerne la prescrizione contributi previdenziali inps:

in assenza di impugnazione della cartella esattoriali la prescrizione non è ordinaria (10 anni) ma, rimane quinquennale (5 anni).

Questo significa, che qualora in contribuente avesse ricevuto delle cartelle esattoriali (o delle intimazioni di pagamento) e non le avesse impugnate, in caso di contributi INPS la prescrizione è di 5 anni dalla data della notifica.


Ulteriore tutela per i contribuenti!

La Cassazione, nella sentenza citata ha statuito di più, molto di più. Infatti la seconda parte della sentenza ha una portata a dir poco esplosiva. Una sentenza che, sicuramente, ha messo e continuerà a mettere l’Agente della riscossione sotto pressione. La questione si incentra sulla avvenuta prescrizione ed il versamento inconsapevole da parte del contribuente di quanto prescritto.

Non è difficile immaginare che chi non è avvezzo a queste problematiche e poco intendendosene di prescrizione contributi previdenziali inps, proceda erroneamente al versamento dei contributi. Vorremo ribadire che NON E’ GIUSTO!


Alla prescrizione segue sempre il rimborso!

   Come scritto nel titolo di questo post è stato riconosciuto un diritto inviolabile del contribuente. La Cassazione (A SEZIONI UNITE) questa volta è totalmente favorevole al debitore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, già Equitalia. Ma cosa ha detto il Supremo Giudice?

    E’ stato stabilito, con buona pace degli italiani, che 

il meccanismo della prescrizione è irrinunciabile.

Come a dire: può ritornare il diluvio universale ma il principio rimane ora e per sempre. Giusto per far comprendere la dimensione della statuizione si ribadisce che, neanche se spontaneamente si volesse regolarizzare la posizione debitoria versando i contributi non pagati, vi è la possibilità di farlo.

Infatti, leggendo la sentenza:

…Tale ultima disposizione ha altresì reiterato, estendendone l’applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio – di ordine pubblico e caratteristico di questo tipo di prescrizione – della “irrinunciabilità della prescrizione”, secondo cui “non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione” (già previsto dal secondo comma dell’art. 55 del r.d.l. 1827 del 1935 cit.).


Cosa succede alle rateizzazioni in corso?

Mai, come in questo caso, si è felici di dare la risposta che segue. Stante la irrinunciabilità del diritto, anche le rateizzazioni in corso vengono investite dall’argomento.

Vi è, infatti, la possibilità non solo di sospendere il versamento ma addirittura di richiedere il rimborso di quanto già versato. 

Questi sono i passaggi salienti della sentenza della Cassazione 23397/2016:

Quanto all’impossibilità di effettuare i versamenti dopo il decorso del termine prescrizionale, la nuova norma ha specificato che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria sono soggette a prescrizione e “non possono essere versate” dopo il decorso del relativo termine.


Cosa succede se ho un fermo amministrativo o un pignoramento presso terzi in corso?

Gli effetti, dirompenti anche per le altre procedure o di nuove che dovessero intraprendersi a seguito della sospensione della rateizzazione sono evidenti. E’ la stessa Suprema Corte a dare evidenza di ciò:

Pertanto, dopo lo spirare di tale termine, l’Ente di previdenza non solo non può procedere all’azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni, ma è tenuto a restituire d’ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente, in deroga alla disposizione contenuta nell’art. 2940 cod. civ., secondo cui: “Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”.

Pertanto anche coloro che hanno subito un fermo amministrativo, un pignoramento mobiliare o un pignoramento immobiliare. Anche in detti casi le attività esecutive di riscossione devono cessare all’istante.


Come fare per avere il rimborso?

Conoscendo bene le dinamiche interne all’Agenzia delle Entrate Riscossione, si  stenta a credere, anche se disposto in un provvedimento della Magistratura, che spontaneamente l’Agenzia delle Entrate Riscossione rimborserà d’ufficio le somme illegittimamente incassate


Suggerimento pratico!

In primo luogo bisognerà recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e chiedere la propria situazione storica. Un documento, rilasciato gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, da dove risultano tutti i dati che riguardano il contribuente.

Per intenderci l’importo dovuto, quando è stato dichiarato esecutivo il ruolo, quando è stata notificata la cartella esattoriale etc. etc.. Nell’estratto ci saranno, quindi, i dati di tutte delle cartelle; chiaramente anche quelle già totalmente saldate.

Successivamente, se vorrete avvalervi della nostra collaborazione, provvederemo a verificare se le somme previdenziali pagate e non, sono prescritte.

Se il riscontro sarà positivo bisognerà chiederemo all’Agenzia delle Entrate Riscossione l’intervenuta prescrizione, la richiesta immediata della “pulizia del ruolo“.

Infine, nel caso in cui, successivamente alla prescrizione, si sia provveduto a regolarizzare e/o rateizzare il debito previdenziale, intimeremo  all’Agenzia delle Entrate Riscossione l’intervenuta prescrizione; diffidandoli così ad effettuare entro 7 giorni il rimborso delle somme illegittimamente versate.

Chiaro è che in caso di diniego da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione ne conseguirà una causa per ingiusto arricchimento . 

Altri articoli che ti potrebbero interessare

Stai andando su un altro sito. Studio Legale ANP Legal

Lo Studio Legale ANP Legal fornisce collegamenti a siti Web di altre organizzazioni al fine di fornire ai visitatori determinate informazioni. Un collegamento non costituisce un'approvazione di contenuti, punti di vista, politiche, prodotti o servizi di quel sito web. Una volta effettuato il collegamento a un altro sito Web non gestito dallo Studio Legale ANP LEgal, l'utente è soggetto ai termini e alle condizioni di tale sito Web, incluso ma non limitato alla sua politica sulla privacy.

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL

Hai bisogno di assistenza legale?

Raccontaci il tuo caso

Compila il modulo e ti ricontatteremo entro 24 ore!