In questo post tratteremo della “sospensione del pignoramento presso terzi” notificato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Atto che interessa spesso anche gli agenti di commercio. Proveremo a dare, come nostro solito, pronta risposta ai dubbi che generalmente nascono in concomitanza di quanto si discute.
Teniamo a precisare che per ottenere la sospensiva del pignoramento presso terzi notificato alla mandante, abbiamo necessità di riscontro delle situazioni di fatto ed in particolare di visionare la documentazione notificata. La nostra consulenza sarà puntuale per trovare le soluzioni possibili e sbloccare così le provvigioni.
- 1 Che cos’è giuridicamente il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R.603/73?
- 2 Come fa a sapere l’Agenzia delle Entrate Riscossione del mandato di agenzia?
- 3 Cosa succede quando viene notificato alla mandante il pignoramento presso terzi?
- 4 Cosa fare nei confronti delle mandanti?
- 5 Una prima serie di motivi di opposizione.
- 6 Cosa si può contestare, inoltre, in questi casi?
Che cos’è giuridicamente il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R.603/73?
Crediamo che la domanda sia superflua da un punto di vista pratico ma, è importante da un punto di vista normativo. E’ ben noto, infatti, che il pignoramento presso terzi è lo strumento utilizzato per recuperare, i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio le somme sul conto corrente (bancario e/o postale), lo stipendio, le provvigioni).
In particolare, però, con questa procedura si richiede a un terzo (la mandante) di versare direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, che, a sua volta, è creditore del terzo.
Questo è quanto riporta, sul proprio il sito, l’Agenzia delle Entrate Riscossione alle procedure esecutive (Clicca qui). Il pignoramento presso terzi così come previsto al D.P.R. 602/73 è una procedura speciale. Speciale perchè l’agente della riscossione, autonomamente, – senza l’intervento cioè di un magistrato, come avviene per i normali pignoramenti presso terzi, procede a pignorare le somme. Questo avviene perché il Parlamento ha votato una normativa ad hoc per recuperare le somme a credito dello Stato.
Come fa a sapere l’Agenzia delle Entrate Riscossione del mandato di agenzia?
Una delle domande che spesso ci viene posta è come abbia saputo l’Agenzia delle Entrate Riscossione a sapere del contratto con la mandante? La risposta al quesito è molto facile
E’ noto che la mandante (quale datore di lavoro) opera sui fatturati dell’Agente di commercio la ritenuta d’acconto. Trattiene prima e, versa poi all’Erario “le tasse” sui ricavi prodotti dall’Agente di commercio. In pratica entro il 16 del mese successivo al pagamento procede mediante modalità telematica al versamento usando il modello F24.
Chiaramente tutto ciò risulta dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Questo è indice per l’Agente della riscossione dell’esistenza di un contratto di agenzia. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, in caso di più contratti di agenzia, notifica a tutte le mandanti il pignoramento presso terzi.
Cosa succede quando viene notificato alla mandante il pignoramento presso terzi?
Normalmente capita, quindi, che l’agente di commercio, di solito senza ricevere nessun atto da parte dell’agenzia delle entrate riscossione, venga contattato dagli uffici amministrativi della mandate. Questi gli comunicano di aver ricevuto – a mezzo pec o per posta raccomandata – l’atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis – D.L. 602/73. Da questo momento iniziano i problemi.
Infatti, TUTTE LE PROVVIGIONI VENGONO SOSPESE DA PARTE DELLA MANDANTE. Attività questa illegittima per quanto di seguito si dirà al paragrafo successivo.
Quale è la somma che può essere pignorata dalle provvigioni?
Dopo un periodo di incertezza, possiamo affermare che il rapporto di agenzia soggiace alle stesse regole degli stipendiati e dei pensionati. A chiarirlo è stata la Cassazione con la sentenza nr. 4465/11. Questo significa che E’ ILLEGITTIMO BLOCCARE INDISCRIMINATAMENTE TUTTE LE PROVVIGIONI.
E quindi, se il pignoramento riguarda stipendi, salario, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:
• fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
• tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
• sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.
Cosa fare nei confronti delle mandanti?
Pur sapendo quanto innanzi, spesso le mandanti non vogliono sentir ragione. E’ sufficiente, alle volte, una semplice missiva (inviata dal nostro studio legale quale vostri fiduciari) all’azienda. Questo chiarità quali sono effettivamente le somme possibile oggetto di pignoramento e si potranno incassare le somme non pignorate. Procedendo, così se ci sono i presupposti, a contestare il pignoramento.
Alle volte però non basta. Bisogna, per forza, procedere ad impugnare il pignoramento presso terzi. Solo così la mandante sblocca le somme.
ATTENZIONE: L’IMPUGNAZIONE, anche solo per ottenere la sospensiva del pignoramento, DEVE ESSERE PROPOSTA ENTRO 20 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PIGNORAMENTO ALLA MANDANTE.
Una prima serie di motivi di opposizione.
Senza entrare troppo nello specifico, si riportano alcuni primi motivi di opposizione. Si ribadisce che c’è la necessità di verifica della situazione che di volta in volta si viene a creare.
1) Innanzi tutto chiariamo che secondo quanto disposto degli artt. 48 bis e 72 bis DPR 602/73, tale speciale mezzo di pignoramento
è esperibile solo ed esclusivamente in caso di inadempimento del debitore superiore ad Euro 10.000,00.
2) Inoltre, nel caso in cui sia stato notificato il pignoramento solamente alla mandante
la mancata notifica del pignoramento presso terzi anche all’agente lo rende nullo.
Si richiama un noto precedente che ha dichiarato nullo il pignoramento – Tribunale di Roma, nr. 2339/2017
Cosa si può contestare, inoltre, in questi casi?
Il modus operandi di Equitalia Spa prima, dell’Agenzia delle Entrate Riscossione ora, era ed è illegittimo. Qui di seguito una elencazione dei motivi che possono, a seconda dei casi, portati all’attenzione del giudice:
- Mancanza indicazione dei crediti
- Illegittimità del pignoramento se le cartelle non sono mai state notificate
- Illegittimità del pignoramento se le cartelle sono prescritte o sono già state pagate
Siamo a disposizione, in qualsiasi momento, a dare le risposte che cercate. Vogliate compilare il modulo di seguito ed inviare la richiesta di assistenza.
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