Nella negoziazione e stipula del contratto di agenzia, spesso, viene prevista la clausola dal titolo patto di non concorrenzaMa a cosa serve realmente? Quando si mette in esecuzione detta clausola. Il presente post vuole essere una pratica guida da considerare per tutti gli operatori (preponenti – agenti) che sono interessati da detta problematica.


Cosa prevede il codice civile?

Questo istituto è previsto dal 1751 bis del codice civile che così recita al primo comma:

Art. 1751 bis – Patto di non concorrenza
[I]. Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.

Le radici normative del patto di non concorrenza?

La norma è stata introdotta dal d.lgs. nr. 303/1991 in attuazione della direttiva nr. 86/653/Cee, e di seguito modificata dall’art. 23 L. n. 422/2000 (legge comunitaria) che ha stabilito che la previsione del patto di non concorrenza comporti la corresponsione all’agente di una indennità di natura non provvigionale.


Cos’è il patto di non concorrenza?

Il patto di non concorrenza è fondamentalmente una garanzia per il preponente (o la mandante) dalla possibilità che l’agente possa servirsi di quanto appreso. Questo concetto si riferisce a tutto il know how e non solo che l’agente abbia avuto modo di assimilare durante il rapporto. Quindi le tecniche di vendita, le caratteristiche dei prodotti, delle prassi interne e strumenti tipici dell’azienda. Anche chiaramente la conoscenza diretta della clientela.


Come viene considerato nel mondo legale questa clausola.

La dottrina considera l’art. 1751 bis una disposizione a metà tra l’art. 2125 (patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro) e l’art. 2596 (Limiti contrattuali della concorrenza – disciplina della concorrenza) del codice civile italiano, anche se il suo contenuto sostanziale lo avvicina di più alla norma lavoristica.

Per la giurisprudenza giurisprudenza maggioritaria

il patto di non concorrenza stipulato tra agenti è valido solo nell’ambito della medesima zona e clientela, mentre deve ritenersi nullo per le parti eccedenti, con esclusione di ogni derogabilità da parte degli usi e dalla contrattazione collettiva attesa la natura indisponibile del disposto di cui all’art. 1751 bis, comma 1 (Cass. Lavoro 19586/2010; Cass. Lavoro 2786/2009).


Come funziona il patto di non concorrenza?

Finito il rapporto di agenzia iniziano, spesso, i c.d. mal di pancia. Da un lato la mandante che cerca di mantenere (su tutto) il proprio mercato, dall’altro l’agente che (per vivere) fa visita ai vecchi clienti, cercando di riprendere un rapporto commerciale, lì dove si era interrotto. Oppure, cercando di entrare in aziende non performanti con quella con cui ha appena finito di collaborare portando Know how.

Chiariamo subito che il patto di non concorrenza, come letto innanzi, deve essere previsto dal contratto di agenzia. Non può, quindi, essere di tipo verbale. Deve essere accettato contestualmente o successivamente alla conclusione del contratto PER ISCRITTO.


Deve esserci una remunerazione per il patto?

Stando al II comma dell’art. 1751 bis, si legge

L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale.

Quindi, si comprende a chiare lettere che non può mettersi un vincolo così pregnante in capo all’agente senza che lo stesso venga remunerato. Si immagini che per tutto il tempo della durata di questa vera e propria limitazione della attività l’agente NON PUO’ concludere affari con e per altri concorrenti della precente mandante


Come si calcola questa remunerazione?

E’  lo stesso codice a dare le direttrici per il calcolo:

L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente;
4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente (2).

Proprio perchè l’agente si ritroverebbe senza reddito, l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità (come innanzi detto) di natura non provvigionale.

Ciò significa che oltre alle indennità previste per legge la mandante dovrà metter mano al portafogli per assicurare ulteriori somme all’agente sulla base di alcuni parametri che indichiamo nel paragrafo successivo.


Per quanto tempo vengono erogate le somme a titolo di patto di non concorrenza?

Sempre il II comma dell’art. 1751 bis statuisce che l’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto. In aggiunta (e chiaramente) bisognerà tenere conto della natura del contratto di agenzia e dell’indennità di fine rapporto.

La determinazione della indennità, nel rispetto dei summenzionati parametri, è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. Il conteggio viene sostanzialmente basato sulla qualità/quantità del lavoro in termini di vantaggio svolto dall’agente in favore della mandante.


Determinazione ad opera del giudice.

Qualora non ci sia accordo, ovvero quando al rapporto non sia applicabile un accordo economico nazionale, l’indennità è determinata durante un giudizio in via equitativa  anche con riferimento:

– alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;
– alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
– all’ampiezza della zona assegnata all’agente;
– all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.


Da quando si applica il patto di non concorrenza?

I giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto legittimo il patto di non concorrenza che non preveda un corrispettivo, ove sia stato stipulato prima dell’entrata in vigore della norma in esame e anche se il contratto di agenzia cui si riferisce sia cessato successivamente: in mancanza di una disciplina transitoria, infatti, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (Cass. Lav. 13796/2017). Come detto la norma è entrata in vigore nel 2001.


Clausola tipo del patto di non concorrenza

Fermo restando la forma che può essere lessicalmente delle più varie, proponiamo una formula che può essere inserita all’interno di un contratto di agenzia al fine di disciplinare quanto avverrà.

L’agente si obbliga a non svolgere nella zona, direttamente o indirettamente, alcuna attività di promozione della vendita di prodotti dello stesso genere di quelli oggetto del presente contratto, per il periodo di ……anni dallo scioglimento del rapporto.

Contattaci per avere maggiori informazioni su patto di non concorrenza e come aggirarlo.


Si può aggirare o non rispettare un patto di non concorrenza?

La domanda ha una duplice applicazione se si considera che a non voler rispettare il patto di non concorrenza potrebbe essere la mandante, oppure l’agente.

Infatti, considerando quest’ultimo non è sempre detto che ricevere le somme a “soddisfazione” del patto di non concorrenza non è sempre positivo. Se si pensa al fatto che si rimane fuori dal mercato per un certo periodo per la propria carriera non è il massimo. La impossibilità di ritornare ad essere figura di rilievo nel mercato e per i propri clienti.

La rinegoziazione tra le parti.

In primis ribadiamo il concetto che essendo questa una clausola stipulata per volontà delle parti, la stessa volontà delle parti potrebbe estinguerla anche successivamente alla fine del contratto di agenzia. Si dovrà procedere nella medesima forma del contratto (scritta) per variare quanto stabilito

La responsabilità nella cessazione del contratto di agenzia.

I motivi che portano alla conclusione del contratto possono essere i più vari e possono dipendere tanto dalla preponente (mandante) quanto dall’agente. Secondo una sentenza della Corte appello Potenza sez. lav., 15/03/2018, n.14, qualora la clausola del patto di non concorrenza sia inserita validamente nel contratto – nel caso di specie risolto dalla Corte lo era per la durata di un anno – bisogna valutare le ragioni e le responsabilità per che hanno portato alla conclusione del contratto.

fine del rapporto per colpa dell’agente

… omissis … sia stato dovuto ad inosservanza degli obblighi contrattuali propri dell’agente, nel qual caso a questi non spetterà alcuna indennità come controprestazione dell’obbligo di non concorrenza,

fine del rapporto per colpa del preponente (o mandante)

… omissis … nel qual caso l’agente avrà invece diritto all’indennità non provvigionale, calcolata in base all’allegato del contratto individuale.

La sentenza è un precedente molto importante che segna il solco delle responsabilità e della possibilità o meno di pagare (se sei il preponente o la mandante) oppure di esigere il pagamento se sei l’agente. L’assistenza legale sarà importantissima tanto nella fase della negoziazione del contratto, quanto per la successiva (eventuale) fase di conflitto.


Leonardo Andriulo – Avvocato esperto in contrattualistica aziendale

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