Diniego di rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari cosa fare

Diniego di rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari.

Prendendo spunto da una vicenda che ha interessato una nostra assistita – diniego istanza di rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari scrivo questo post per meglio chiarire cosa prevede il D. Lgs 286/98 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Questo per indicare cosa verificare e capire come si potrebbe risolvere il problema prima di cadere nello sconforto.

Premetto che il caso è ancora aperto e che aggiornerò l’articolo mano mano che seguiranno le attività difensive. Come sempre, data la vastità dell’argomento (diniego rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari) e la casistica che riguarda tali vertenze, non si ha la presunzione di una esaustiva e completa trattazione dell’argomento.

Cercherò di fissare dei punti saldi per avere un primo riscontro che potrebbero ben adattarsi al caso di Vostro interesse.


Qual’era la situazione di fatto della cliente straniera?

Questi i fatti del caso:

Una cittadina Brasiliana, sposata da tempo con un Italiano (quasi 5 anni) presenta nei termini (60 gg) istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, precedentemente ottenuto;

La Questura effettua nell’arco di quasi sei mesi un singolo accesso presso la residenza della straniera al fine di verificare la permanenza sul territorio italiano. Nella circostanza gli agenti non trovano la straniera, trasferitasi momentaneamente in altro luogo per motivi personali;

La cittadina Brasiliana, dopo molti mesi dalla venuta degli agenti, riceve una raccomandata con la quale si preavvisa il rigetto della istanza di  rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari. Quest’ultima si reca in Questura per capire il perché del rigetto ed eventualmente giustificare la propria assenza al momento della venuta degli agenti.

Ne segue, purtroppo, l’emissione di un provvedimento del Questore di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Nota importante
L’ufficio, nel provvedimento però, omette del tutto di indicare quale è il reale motivo. Riportando genericamente la normativa di riferimento, senza però specificità della violazione contestata.


IL QUESITO DELLA CLIENTE:

“E’ LEGITTIMO, SULLA BASE DEI RILIEVI DEL CASO, IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIA“?

SOMMESSAMENTE NO! Spieghiamo il perchè.


 

COSA DISPONGONO LE NORME SULLA IMMIGRAZIONE?

Prima di specificare i motivi per cui si  ritiene l’illegittimità del provvedimento è necessario fare, seppur sinteticamente, un richiamo alle norme applicabili al caso di specie:

Art. 5, comma 5, T.U. Immigrazione – permesso di soggiorno;

Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

Art. 13, comma 3, T.U. Immigrazione – espulsione amministrativa;

3. L’espulsione e’ disposta in ogni caso con decreto motivato.

Art. 19, comma 2, T.U. Immigrazione – divieto di espulsione e respingimento;

2. Non e’ consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell’articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalita’ italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Art. 30, comma 1 bis, T.U. Immigrazione – permesso di soggiorno per motivi familiari

“Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato”.


Quali i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ?

I requisiti che si necessitano per il rinnovo del permesso di soggiorno per fini familiari, sono fondamentalmente contenuti nell’art. 5, ed in particolare nel comma 5 del testo unico sull’immigrazione.

In particolare, uno degli elementi che verificano gli agenti accertatori è l’effettiva convivenza dei coniugi nonchè la fondatezza del matrimonio. Questo perchè spesso, purtroppo, i matrimoni tra stranieri sono fittizi e finalizzati all’esclusivo mercimonio dell’ottenimento della cittadinanza italiana.

Fermo restando, l’assoluta motivazione in termini fattuali del provvedimento della Questura, richiamando gli elementi del caso  trattato, è saltato subito agli occhi che la verifica fatta dagli agenti non poteva e non può ritenersi valida per una declaratoria di diniego.

“La cittadina brasiliana, pur non essendo presente al momento della verifica, NON HA VIOLATO ALCUNA NORMA“. Ed invero, la verifica fatta dagli agenti NON E’ QUALIFICABILE come reale verifica della convivenza. Al massimo, si è verificato una sporadica assenza dalla residenza.


CONCLUSIONE E POSSIBILITA’ DI VINCITA?

Ebbene, nel caso di specie non vi è stato accertamento della mancata convivenza effettiva dei due coniugi, ma vi è stata (CON BUONA PROBABILITA’) solo difficoltà nel reperire la cliente.

C’è da premettere che l’assistita avendo ottenuto la residenza presso la casa coniugale, ha dimostrato già precedentemente la propria presenza e la convivenza con il marito. Un conto è, infatti, avere difficoltà in sede di indagini di NON TROVARE “sistematicamente”solo uno o tutti e due i coniugi presso l’indirizzo indicato. Altro caso è invece una convivenza inesistente.

Si ritiene, alla luce delle risultanze delle indagini condotte, che le stesse non valgono ad integrare gli estremi dell’accertamento. Non sono cioè idonee a dare quella certezza richiesta dalla legge per escludere la convivenza dei coniugi.

Cosa prevede la legge in materia di finzione del matrimonio?

La legge, infatti, non pone una presumptio iuris di finzione del matrimonio in caso di mancato accertamento della convivenza ma, richiede al contrario, un accertamento di segno opposto e, cioè, che sia accertata la non convivenza e la fittizietà del matrimonio.

Sicchè, in caso di dubbio, certamente non può concludersi in senso negativo come ha fatto il Questore.

Quest’ultimo che avrebbe dovuto, invece, disporre almeno qualche altro accesso presso l’abitazione a distanza di qualche tempo ed in orario diverso da quello in cui si è svolto il primo controllo.

L’assenza della istante, quand’anche, farebbe dedurre solo la sua non presenza (più o meno momentanea) presso l’indirizzo indicato, non può far dedurre che i coniugi abbiano simulato il matrimonio e che non convivano effettivamente.

Tutte le su esposte carenze procedimentali e, cioè, mancanza di ulteriori accertamenti, errori di fatto ed approssimazione nelle verifiche svolte hanno condotto ad un provvedimento di diniego del permesso di soggiorno nei confronti di una coppia di coniugi che non solo convive ma è anche fortemente coesa dall’affectio maritalis.

Rammentiamo comunque che essendo sposata con cittadino italiano scatta in automatico il divieto di espulsione.

A breve le novità sul caso.


Avv. Leonardo Andriulo – esperto in diritto dell’immigrazione – Diniego di rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari

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