Capita spesso che si viene sanzionati per l’insegna del proprio negozio, o per una locandina affissa, oppure per cartelloni pubblicitari. E’ notorio che la pubblicità, o comunicazione che dir si voglia, costituisce l’anima del commercio. A tutti gli effetti rappresenta il primo bigliettino da visita. Non tutti sanno, però, che quell’insegna costa, e cara. Si perchè stando ai regolamenti comunali sulle insegne c’è da pagare l’imposta comunale sulla pubblicità.
Mi è capitato di veder tassato finanche un mosaico fatto sulla soglia di entrata di un noto bar della mia città. Se la legge è così deve essere, purtroppo, rispettata.
Ma la legge come si legge nelle aule di Tribunale, la devono rispettare tutti! Pubblica Amministrazione compresa. Qui di seguito una sentenza a favore del contribuente che vede la declaratorio di illegittimità dell’avviso di liquidazione.
Fondato è il secondo motivo di ricorso con il quale il contribuente deduce che l’atto impugnato è illegittimo per difetto di motivazione, non facendo menzione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sottese all’accertamento ( Imposta comunale sulla pubblicità ) .
L’ art. l comma 162 della Legge n.296/2006 prevede infatti—ai fini dell’esercizio della potestà impositiva degli enti locali,per i tributi di loro competenza – che: “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati(…)“.
Detta previsione non può ritenersi rispettata a mezzo dell’adozione dell’atto impositivo di cui qui si discute, del tutto privo di motivazione, ancorché sommaria e semplificata, e pertanto inidoneo ad esternare le ragioni del provvedimento e consentire un’adeguata difesa.
Manca, in particolare qualsivoglia rilevazione del mezzo pubblicitario tassato, sia in ordine alle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe avvenuta, che in ordine ad una sua rappresentazione planimetrica e descrittiva.
In ordine al regolamento delle spese , le spese seguono la soccombenza.
CTP Lecce sentenza n. 3519 del 20/12/2018
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