Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti

La guida dopo l’uso di droghe (anche se fatto una sola volta) ha diversi risvolti di natura legale, sia amministrativa che penale.

Mettersi  alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, marijuana …) o di super alcolici, si potrebbe trasformare in una odissea. Un percorso ad ostacoli che ha diversi finali in base alle attività difensive che si attuano.

In questa breve guida esporremo, senza presunzione di totalità e da non intendersi quale consulenza on line, quelle che sono le informazioni più importanti da conoscere in caso di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e le eventuali attività legali a difesa dei propri diritti.

Prima di procedere oltre, nel rispetto della vita di ognuno di noi, invitiamo a desistere dal mettersi alla guida del veicolo se non si è sobri e lucidi. La vita è una ed unica per tutti, rispettiamola.

Cosa prevede l’art. 187 c.d.s.
Rimanere senza la patente e con la macchina sotto sequestro, con il rischio che sia confiscata, sicuramente è un gran grattacapo.

Per non parlare della evidente limitazione di “libertà di circolazione” che indubbiamente investe la propria vita privata che il proprio lavoro.
Con il termine “guida” in stato di alterazione psico-fisica, si vuole intendere, utilizzando un linguaggio comune, l’ipotesi in cui chi è alla guida di un veicolo si trovi in uno stato non lucido.

L’articolo che segue, quindi, non può e non deve essere applicato al conducente in stato “alterato” che si trovi presso un’area di sosta a veicolo fermo e venga controllato il suo stato dalle forze dell’ordine.

“Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito  con  l’ammenda  da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento  del  reato  consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Cosa succede in caso di  recidiva?
E’ doveroso sapere che, tanto in caso di guida sotto l’effetto alcol che di droghe, la patente di guida viene sempre revocata nel momento in cui l’ipotesi di reato venga reiterata nel corso di due anni.

Gli accertamenti, (un controllo in loco, eventualmente si va in ospedale)
Guida sotto l’effetto di droghe e ritiro patente
Gli agenti della Polizia Stradale o i Carabinieri, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre il conducente ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali, ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale o di fluido del cavo orale, secondo modalità specificamente previste, prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia in loco.

Che succede se non c’è l’autoambulanza?
Qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del detto personale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale, sempre senza costrizione, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti alla polizia stradale, ovvero presso strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate.

guida sotto l’effetto di cocaina e ritiro patente
Il conducente, senza l’uso della forza quindi, verrà accompagnato presso la struttura ospedaliera più vicina per essere sottoposto al controllo delle proprie urine o prelievo del sangue.

A cosa bisogna stare attenti?
Nel verbale redatto dall’organo accertatore, tanto nei casi di controllo avvenuto, quanto nei casi in cui deve essere comunicato il rifiuto di sottoporvisi, è obbligatorio in ogni  caso, indicare le circostanze sintomatiche dello stato di instabilità  (“stato del soggetto e condotta di guida“, ex art. 379 cit. comma 3).

Il conducente può opporsi al test qualitativo non invasivo, quello in loco per intenderci, al fine di acclarare lo stato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti “…qualora non vi siano elementi fattuali che facciano sospettare il suo stato di alterazione psicofisica”. Così ha disposto la quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 14 marzo 2017, n. 12197.

Ben intesto, che il conducente può, quindi, sempre rifiutasi. Tale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti appena elencati, integra la contravvenzione di cui al comma 8, la quale può essere applicata solo se gli operatori di polizia si siano attenuti alle prescrizioni di legge sopra evidenziate.

Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2 bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119.

E’ bene sapere che, salvo i casi  di inesistenza di elementi fattuali come sopra indicato, chi si rifiuta di sottoporsi ad accertamenti per assunzione di droghe, dovrà rispondere delle stesse sanzioni previste per coloro ai quali è stato riconosciuto lo stato di ebbrezza alla guida con tasso superiore a 1,5 g/l, ovvero:

con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi  del  capo  II,  sezione  II,  del titolo VI,  in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche  se  e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, è  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale è stato commesso  il  reato,  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter.
A cosa bisogna stare attenti?
Il rifiuto, inoltre, comporta il sequestro immediato del veicolo, sempre eccetto che questo non appartenga a terzi.

In caso di esito positivo?
Nel momento in cui, gli accertamenti in loco dovessero fornire esito positivo, o se vi sono motivi di credere che il conducente sia sotto effetto di particolari sostanze psicoptrope, le forze dell’ordine possono accompagnarlo presso una struttura sanitaria.
Qui verranno eseguiti i prelievi utili ed esami per valutare la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue. Stessa procedura nel caso in cui dovesse verificarsi un incidente.
Una copia del referto verrà immediatamente trasmessa al prefetto del luogo di competenza, dalle stesse forze dell’ordine che hanno eseguito il controllo. Se l’esito non è subito disponibile, si procede al ritiro della patente sino al pubblicazione dell’esito, o per un periodo di dieci giorni.

Sanzioni amministrative
Come detto innanzi, qualora si guidi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, verrà ritirata la patente e vi è la possibilità del sequestro amministrativo del veicolo, in attesa del provvedimento del GIP/Gup che ne dispone la eventuale confisca.

La patente verrà depositata presso l’ufficio da cui dipende l’organo che ha effettuato gli accertamenti. Per quanto riguarda le sanzioni, queste aumentano di 1/3 se vengono commesse tra le ore 22 e le ore 7. E’ prevista una decurtazione di 10 punti dalla patente, ma per i neopatentati (al di sotto dei tre anni dall’ottenimento della stessa) si tratta di 20 punti.

Sanzioni penali
Gli agenti accertatori, faranno comunicazione all’Autorità Giudiziaria Penale. Sarà aperto un fascicolo presso la Procura della Repubblica di competenza. In seguito ad accertamento del reato, mediante un decreto penale di condanna, il GIP / GUP stabilisce l’applicazione della pena, detentiva e pecuniaria.

Detto decreto, nei modi e nei termini di legge potrà essere impugnato. Relativamente alla sola pena pecuniaria sarà data la possibilità della sostituzione di quest’ultima con lavoro di pubblica utilità. Per detti lavori, verranno indicati, inoltre, gli Enti, i giorni e le ore della settimana durante i quali il reo dovrà prestare il lavoro socialmente utile. Viene ordinato al condannato di iniziare il lavoro, incaricando così l’Ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui sarà eseguita la pena, oppure al Comando dell’Arma dei Carabinieri competente, di verificare che il soggetto esegua quanto prescritto.

Attenzione! Per poter ottenere gli eventuali benefici previsti dallo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, alcuni Prefetti consentono che venga restituita la patente di guida. Questo però solo una volta che sia stata scontata la metà del periodo di sospensione previsto. Ciò dopo aver presentato la prova di aver richiesto presso il Tribunale di poter svolgere i lavori di pubblica utilità. Cui si aggiunga la dichiarazione di disponibilità dell’ente scelto, il certificato della locale Commissione medica, che attesti che il soggetto sia idoneo alla guida. Per questa ragione il soggetto dovrà sottoporsi a specifica visita medica presso la Commissione indicata.

Mentre per quanto concerne la pena detentiva è possibile avvalersi dell’istituto della messa alla prova mediante un piano di recupero secondo le indicazioni dell’U.E.P.E. (Uffici locali per l’Esecuzione Penale Esterna sono uffici periferici del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità ). Ciò consentirà di annullare di fatto le pene accessorie come la confisca del veicolo.

Queste possibilità son di recente applicazione, per modifiche introdotte agli articoli del Codice della Strada. Vi è la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con i lavori socialmente utili. Misura resasi necessaria al fine di meglio recuperare chi si è posto alla guida del veicolo in stato di alterazione psico fisica. Il reo ha così la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità per la collettività. Lavori non retribuiti, da effettuare presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o gli enti.

Oppure possono essere svolti presso organizzazioni di supporto socio assistenziale, volontariato o centri di lotta alle dipendenze. Un giorno di lavoro di utilità pubblica, equivale ad un giorno di detenzione o 250 euro di pena pecuniaria.

Questa possibilità è quella scelta da coloro che non vogliono la sospensione condizionale della pena. Evitando anche il pagamento di grosse somme di denaro. Sopratutto è un modo per evitare il carcere.
Esistono, inoltre, anche altri benefici per coloro che scelgano di svolgere lavori di utilità pubblica. Un volta terminato il periodo di servizio presso l’ente, il Giudice ha la facoltà di estinguere il reato. Oppure può dimezzare il periodo di sospensione della patente. Non solo, può anche decidere di revocare il provvedimento di confisca del veicolo sequestrato. Si tratta in ogni caso di misure sostitutive che possono essere concesse una sola volta. Non vale, tutto ciò, per coloro che abbiano causato un incidente.

Siamo esperti della materia. Per ulteriori informazioni o urgenze in caso di controllo chiama il numero 392.91.68.449 (anche con whatsapp)

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