Se hai sottoscritto una fideiussione omnibus, magari per fare da garante ad una società, tua o di terzi, ti spieghiamo brevemente perchè non è da pagare il debito che la banca ti richiede.
Lo schema Abi e la violazione della legge sulla concorrenza
Senza entrare troppo nel tecnicismo oggi, a seguito di una analisi effettuata da Banca d’Italia in anni passati, si è stabilito che le banche (tutte) hanno falsato il mercato utilizzando tutte la stessa modulistica. Tutte usavano se non lo stesso contratto, identiche clausole contrattuali. Alla luce di ciò, l’atteggiamento delle stesse è stato considerato irrispettoso dei diritti del c.d. contraente più debole. Tu!
La giurisprudenza di merito che si va formando sulle fideiussioni omnibus.
Anche i tribunali d’Italia si stanno tutti orientando nel liberare i fideiussori dalle loro obbligazioni. I giudici, relativamente alle fideiussioni omnibus, motivano il perchè non si devono pagare
Ad esempio, il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 1291 pubblicata il 14 ottobre 2024, ha dichiarato la nullità parziale di una fideiussione omnibus rilasciata nel 2008, in quanto conforme al modello sanzionato dall’ABI. Nella pronuncia si è ribadita l’operatività dell’art. 1957 del codice civile, che impone la necessità di un’azione giudiziale nei confronti del debitore principale. Che cosa significa?
Cosa verificano i giudici sulle fideiussioni omnibus e perchè non pagare.
La semplice richiesta scritta non è sufficiente a trasformare la fideiussione in un contratto autonomo di garanzia. Inoltre, secondo la Cassazione (n. 25197/2023), un atto stragiudiziale come una diffida ad adempiere (cioè una lettera raccomanda con una richiesta di pagamento, magari mandata anni ed anni fa) non è idoneo a interrompere i termini previsti dall’art. 1957 c.c., confermando così la necessità di un’azione giudiziale tempestiva.
In linea con questo orientamento, anche il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 2485 pubblicata il 15 ottobre 2024, ha accolto l’eccezione di nullità parziale di una fideiussione omnibus stipulata nel 2011. Il Tribunale ha ritenuto che la presentazione di fideiussioni simili, sottoscritte con altri istituti di credito, sebbene in periodi leggermente diversi, fosse prova sufficiente per attestare la continuazione della pratica scorretta, censurata dalla Banca d’Italia nel 2005. In particolare, tre fideiussioni stipulate nel 2011 con diversi istituti di credito riproducevano le clausole già oggetto di censura. Nonostante la banca convenuta avesse dichiarato l’assenza di moduli standard nel 2011, le fideiussioni prodotte erano sostanzialmente sovrapponibili, confermando la prassi ancora in vigore.
Infine, il Tribunale ha evidenziato l’assenza di istanze giudiziali o stragiudiziali entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c., rendendo così inefficace la garanzia per mancanza di un’azione tempestiva nei confronti del debitore principale.
Quindi avete ed avete sottoscritto una fideiussione omnibus? Verificheremo la Tus posizione e anche tu capirai perchè non pagare.