Abstract: In questo post analizzerò uno dei casi più diffusi di fermo amministrativo: quello del veicolo utilizzato per la propria mobilità e per l’attività lavorativa.
Negli ultimi periodi non si fa altro che parlare di Equitalia e delle sue famigerate attività di riscossione mediante (anche) fermo amministrativo o c.d. ganasce fiscali. Lo strumento permette all’Agente della riscossione di “bloccare” i veicoli in presenza di somme da recuperare mediante i ruoli. Ma è sempre possibile questa attività? Andiamo con ordine.
Giova premettere che per “veicolo” voglio qui intendere non solo le autovetture, ma tutti quei mezzi di trasporto a motore e registrati – quali motociclette, scooter, tre ruote, etc etc, – che comunemente vengono utilizzati per la mobilità. Inoltre, la casistica riguarda coniugi con unico veicolo, coniugi con due veicoli in separazione dei beni, coniugi che, pur avendo due veicoli, necessitano del proprio per recarsi al lavoro, portatori di handicap e loro familiari, persone non coniugate che vivono da sole o conviventi. Praticamente tutti.
Quali gli effetti del fermo amministrativo sul veicolo?
Spesso mi viene chiesto se “un veicolo sottoposto a fermo amministrativo può circolare”?
E’ importante sapere che il veicolo sottoposto a fermo NON PUO’ CIRCOLARE. Infatti, se fermati dalle forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani), si rischia una sanzione amministrativa ed il pagamento di un importo tra un minimo di 731 euro ed un massimo di 2.928 euro.
Inoltre un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può essere rottamato.
In aggiunta a tutto ciò, di fatto, non può essere venduto. Infatti, pur potendo trasferire la proprietà, il nuovo acquirente rimarrebbe con un veicolo sottoposto a limitazioni.
Ad oggi non si contano quante autovetture vengono sottoposte quotidianamente alla procedure di fermo amministrativo. E molte, purtroppo, sono già quelle che risultano essere sotto la morsa del provvedimento. Si è certi che lo strumento continuerà a mietere vittime.
Pertanto faccio notare che ogni fermo ha una propria storia. Quindi il mio invito è di rappresentarci la vostra personale situazione in modo da poter suggerire la soluzione al caso.
Definizione giuridica del fermo amministrativo e del preavviso di fermo amministrativo.
Il fermo amministrativo, dopo una non confusionaria giurisprudenza contraddittoria della stessa Suprema Corte, ha trovato un definitivo inquadramento. La recente ordinanza della Cassazione a Sez. Unite n.15354 del 22/07/2015 ha chiarito, si spera una volta per tutte, che:
“il fermo amministrativo non ha natura di atto esecutivo, ma afflittivo e pertanto contro di esso l’opposizione va proposta dinanzi l’autorità giudiziaria ordinaria, e secondo la ordinaria ripartizione di competenze per materia e per valore”. Si tratta, specifica la Corte, “di un’azione per l’accertamento negativo”.
Detto inquadramento trova le proprie radici nella non superabilità dell’art. 491 c.p.c. in base al quale l’esecuzione forzata inizia con il pignoramento. La Corte, quindi, spiega che “l’istituto non è un atto dell’esecuzione, ma afflittivo”. Esso cioè ha lo scopo di fare pressione sul debitore, al fine di indurlo a pagare il dovuto.
Un caso diffuso per cui si può chiedere la nullità del fermo amministrativo.
Da quanto sino a qui detto, si intuisce che la misura ha lo scopo di pressare e indurre al pagamento il dovuto. Vediamo, ora, uno delle ipotesi, già risolte, dove non è difficile avere una dichiarazione di nullità e/o illegittimità del fermo amministrativo. Il caso che più di frequente capita, nella pratica quotidiana, è quello in cui l’unico veicolo familiare viene sottoposto a fermo amministrativo (preavviso di fermo).
Ebbene, in un momento di grande difficoltà economica, il perdere la disponibilità dell’unico mezzo di locomozione/movimento, non è il massimo. Detta situazione, per fortuna, è stata valutata in senso favorevole dalla giurisprudenza, riconoscendo una tutela in più al proprietario del veicolo.
Si cita in particolare un dispositivo della Commissione Tributaria di Milano del 03 Aprile 2014. Il provvedimento, il più significativo del genere, che ha riscontrato una grande adesione da parte di altri giuridici di merito (giudici di pace in primis).
“Quando il fermo amministrativo iscritto dalla società di riscossione, abbia ad oggetto un veicolo che viene adoperato dal contribuente per recarsi a lavoro e, quest’ultimo non abbia altri mezzi di locomozione, l’autovettura oggetto del provvedimento amministrativo deve essere considerata, a tutti gli effetti, bene strumentale e indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Pertanto “il veicolo NON può essere sottoposto a fermo amministrativo“. E’ il caso di evidenziare che è stato mutuato un principio già riconosciuto ai beni strumentali delle società. In definitiva quando il veicolo necessita per il sostentamento umano vi è maggior tutela rispetto ad un diritto di credito.
Hai un problema di fermo amministrativo?
Scrivici ora su whatsapp 3929168449.
Se hai trovato interessante questo articolo ti chiediamo di condividerlo con i tuoi contatti sui social network, basta un click.
Dai un voto al post
[Total: 1 Average: 5]