Contratto di transazione una guida facile – | ANP Studio Legale | Law Firm

Il contratto di transazione guida facile – art. 1965 c.c.

Spesso capita che ci si ritrovi in contrasto con una terza persona il vicino di casa, una concessionaria di automobili oppure un proprio dipendente. Le questioni, come noto possono essere risolte prima o durante una causa in tribunale. Ma cos’è il una transazione? Possiamo dire che questa assume innanzi tutto la forma di un contratto. Ed infatti, la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Questo è quello che sostanzialmente dispone il codice civile italiano.

La transazione si presta, nella realtà, quale strumento alternativo della risoluzioni delle liti. Grazie ad un accordo transattivo, qualora si giunga alla congiunta sottoscrizione dell’atto, è possibile definire totalmente le vertenze. Tuttavia non sempre e non su tutte controversie è possibile transigere. Basti qui sapere che è possibile transigere solamente le questioni che riguardano  diritti che rientrano nella disponibilità delle parti.


Il contratto di transazione – concetto di base e definizione giuridica.

Come detto all’inizio di questo articolo, le parti trovando un accordo tra di loro “definiscono” una vertenza. La caratteristica di base dell’accordo di transazione è che ambo le parti “rinunciano espressamente a qualcosa”.

E’ proprio questo è il concetto di transazione. Per raggiungere una intesa le parti si fanno reciproche concessioni. Ciò porta a definire il contratto di transazione tra quelli a prestazioni corrispettive. E’ proprio questa la chiave di lettura per poter raggiungere un accordo. Per avere qualcosa bisogna dare/rinunciare a qualcos’altro. Come dire: non vincono tutti, non perdono tutti. Una volta raggiunta l’intesa, però, è come se fosse stata emessa una sentenza. Vale per tutti.


Perchè è meglio una transazione al posto di una causa vinta?

Il detto antico si sa, ha una profonda verità. Le motivazioni per cui dovrebbe firmarsi una transazione, dipendono chiaramente da tanti fattori. Ma a conti fatti potrebbe convenire sottoscrivere un accordo per quanto segue. In questo breve post elenchiamo solo alcune considerazioni ma, sia chiaro, sono solo a titolo di esempio. La prassi quotidiana riserva tante sorprese. Non sempre c’è logicità. Alcune volte abbiamo assistito alla chiusura di transazioni, dove la negoziazione si è protratta per tanto tempo e poi per spirito conciliativo e amorevole, di una o di ambo le parti, si è chiuso l’accordo.

Alla domanda cosa si “ottiene, realmente da una transazione“? Replichiamo così, molto brevemente. Innanzi tutto, con una transazione, le parti sono certe di vedere la “propria ragione” parzialmente accolta. Un risultato certo (parzialmente). Naturalmente non è solo questo. Altro elemento riguarda i tempi contenuti. Le parti esprimono le loro volontà e gli avvocati fanno da mediatori. Tutto molto veloce. Differentemente da quanto accade, purtroppo, nelle aule di tribunale.

Infine, un ultimo elemento da non sottovalutare sono i costi molto più bassi rispetto ad un giudizio. Ricordiamo che in una causa vige il principio della soccombenza. Ed allora se si dovesse perdere non solo si dovrebbe pagare il proprio avvocato ma, si rischierebbe di dover pagare anche quello di controparte. Pertanto ecco spigati alcuni punti di vista a favore della transazione.


Quali sono gli elementi che devono esserci perché si possa avere una transazione:

La normativa codicistica oltre a definire il contratto di transazione ne definisce le altre caratteristiche. Vediamo brevemente quelli che possiamo definire gli elementi per l’esistenza di un contratto di transazione.


Il presupposto oggettivo.

Sembrerebbe scontato dirlo ma, il presupposto principale del contratto di transazione è che ci sia una lite attuale od una potenziale lite. Per intenderci per lite, naturalmente, ci riferiamo alla “questione” che vede contrapposte due o più parti in contrasto tra loro perchè chiedono il riconoscimento di un loro diritto o la negazione di un diritto altrui. Così si è espresso, ultimamente, un tribunale di merito:

Per la validità della transazione è necessaria la sussistenza della “res litigiosa”, ma a tal fine non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l’esistenza di un dissenso potenziale, anche se ancora da definire nei più precisi termini di una lite e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione.
Tribunale Roma sez. lav., 20/01/2020, n.492


Quanti tipologie di transazione esistono?

Leggendo attentamente quanto previsto dal codice civile italiano, all’art. 1965 c.c.,  sostanzialmente sono previste due tipologie di transazioni; al primo comma ritroviamo la disciplina della transazione semplice; mentre il secondo comma disciplina la transazione mista che così statuisce “Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”. 

Secondo tale definizione, data dal codice civile, oggetto delle reciproche concessioni interessano beni o rapporti giuridici diversi da quelli che hanno costituito oggetto della lite.


Tutti possono transigere? 

Oltre al presupposto della esistenza di una controversia, perché possa stipularsi un contratto di transazione, deve considerarsi quanto previsto dall’art. 1966 codice civile, che al comma 1 così stabilisce:

Per transigere le parti devono avere la capacità di
disporre dei diritti che formano oggetto della lite 

Sostanzialmente per poter transigere, dunque, le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che interessano la lite. Ma cosa significa disporre del diritto? Detto elemento riguarda la “capacità di agire” di ogni individuo che è  prevista dall’art. 2 c.c., il quale stabilisce che per poter disporre dei proprio diritti bisogna avere la maggiore età. 


E’ possibile transigere su tutte le tipologie di diritti?

Il secondo comma dell’art. 1966 stabilisce che “La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti”.

Le parti possono transare esclusivamente su diritti che la legge lo acconsente. L’indisponibilità consiste in un vincolo che il legislatore appone all’esercizio del potere di disposizione di un diritto soggettivo da parte del titolare. 

Quindi detta in un linguaggio più comune e richiamando autorevole dottrina ( U. CARNEVALI, Appunti di diritto privato, Cortina Libreria, Milano, 2007, VIII ed., 50.)

«“disporre” di un diritto significa venderlo, donarlo, permutarlo, rinunciarvi
direttamente o indirettamente, farne oggetto di accordi transattivi, darlo in
pegno o in ipoteca» 


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Avv. Leonardo Andriulo – avvocato civilista

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