Si fornisce di seguito la nozione di contratto.

Col contratto di agenzia una parte (agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere, dietro retribuzione, la conclusione di contratti in favore di un’altra parte (preponente) in una determinata zona. Si inquadra nei contratti di agenzia di cooperazione nell’altrui attività giuridica, è un contratto a prestazioni corrispettive. Tale contratto può essere a tempo determinato o indeterminato, con rappresentanza o senza. Il contratto di agenzia con rappresentanza prevede che il preponente abbia conferito all’agente la rappresentanza per la conclusione del contratto in suo nome e per suo conto agendo quale mandatario (c. d. rappresentante di commercio). Differentemente, il contratto di agenzia senza rappresentanza prevede in capo all’agente unicamente l’obbligo di promuovere la conclusione di un affare (c. d. agente di commercio)

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COSA SONO GLI “AEC”

Oltre alle norme codicistiche, il rapporto di agenzia è disciplinato anche dagli Accordi Economici Collettivi ove si legge che “l’agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell’art. 1746 c.c. senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all’art. 1746 c.c. devono tener conto dell’autonomia operativa dell’agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività”


Nei contratti di agenzia ambo le parti (Preponente/Agente) devono rispettare degli obblighi e chiaramente vantare diritti. Vediamo in generale cosa bisogna attentamente valutare in sede di negoziazione di un contratto di agenzia da parte di ambo i lati.

CONTRATTO DI AGENZIA: DIRITTO DI ESCLUSIVA E PATTO DI NON CONCORRENZA

Tale diritto nel suo regime bilaterale perfetto presuppone che il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività. Né l’agente può assumere l’incarico di trattare in quella determinata zona; e per lo stesso ramo gli affari di più imprese concorrenti. Tale previsione però ha carattere dispositivo e non vincolante essendo derogabile da una delle parti e, seppur nella maggior parte dei casi riveste il ruolo di una clausola naturale, non è necessaria ed essenziale per la configurazione del contratto stesso.


Patto di non concorrenza in forma scritta o in forma orale?  

Mentre il diritto di esclusiva opera in fase contrattuale, il patto di non concorrenza è definito post contrattuale. In sostanza i suoi effetti decorrono, appunto, dalla cessazione del rapporto di agenzia sino ad un termine massimo, pattuito, non superiore ai due anni, inoltre: a) deve essere stipulato per iscritto, b) deve riguardare il settore geografico, la medesima clientela ed i medesimi beni o servizi affidati all’agente commerciale che ne aveva la rappresentanza.


 OBBLIGHI DELL’AGENTE 

Ai sensi delle norme codicistiche in materia, nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve:

a) tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede, secondo il criterio della diligenza del buon padre di famiglia;
b) adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute (purché non si traducano in un potere di supremazia da parte del preponente);
c) fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari;
d) deve dare immediato avviso al preponente se non è in grado di portare a termine l’incarico conferitogli, in difetto è tenuto a risarcire il danno.

E’ nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.


OBBLIGHI DEL PREPONENTE

Di contro, la legge impone al preponente di:

a) agire con lealtà e buona fede;
b)
mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e c) fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto;
d) avvertire l’agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi;
e) informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli;
f) consegnare all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.

E’ nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.


La provvigione dell’agente

Come noto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente una provvigione determinata in percentuale sull’importo degli affari andati a buon fine. 

Tale diritto rimane in capo all’agente anche qualora, estinto il rapporto contrattuale, il preponente concluda un affare che sia ricollegabile all’attività da lui svolta.

Con la recentissima sentenza nr. 3483 del 12 febbraio 2020 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato che

in materia di agenzia, per tutti gli affari conclusi durante il contratto, l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento, salvo se diversamente pattuito.

Il fatto costitutivo della provvigione è, infatti, la conclusione dei contratti di agenzia. Non è quindi necessaria la prova del buon fine dell’affare e, in sostanza, del pagamento del prezzo da parte del cliente.

Tuttavia permane in capo all’agente l’onere di provare la conclusione del contratto. Inoltre quello di specificare, nel caso di contratti plurimi, quali siano quelli conclusi grazie al suo intervento e per quale ammontare.


Avvocato Leonardo Andriulo – Esperto in contrattualistica aziendale

Leggi anche:

Patto di non concorrenza

https://www.anplegal.eu/it/esclusiva-contratto-agenzia

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