Le conseguenze penali violazione diritto d’autore – L. 633/41 – .
Il reato di violazione del diritto di autore, previsto dalla legge 633 del 16 Luglio 1941 (Legge sul diritto d’autore – L.d.A.), rappresenta una delle forme di criminalità informatica più diffuse e dannose. L’articolo che segue non ha pretesa di esaurire un argomento che ha molte “sfumature”, specie in sede penale, in considerazione della particolarità della materia ma, vorrebbe essere una – breve – guida per il lettore per meglio comprendere il panorama normativo.
Definizione di violazione del diritto d’autore.
Si parla di violazione del diritto d’autore ogni volta che un individuo utilizza opere protette dalla legge senza averne il diritto o l’autorizzazione dell’autore o del titolare dei diritti.
Le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in esame dalla legge speciale e dal codice penale italiano sono molteplici, essenzialmente riconducibili:
- alla abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche;
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l’installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche.
Queste attività possono avvenire, quindi, mediante copia, riproduzione, distribuzione, trasmissione, pubblicazione e vendita di opere protette da diritto d’autore, come libri, film, musica, software, fotografie e così via.
Quali sono le “opere” protette dalla legge sulla violazione del diritto d’autore?
Facendo un breve elenco è facile riscontrare che quasi tutte le opere derivanti dall’ingegno umano sono e, possono, essere tutelate. Le conseguenze penali violazione diritto d’autore tutelano quanto qui di seguito previsto dalla legge:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia (1)
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Conseguenze penali violazione diritto d’autore – quale pena?
Stante l’articolo 171 ter della legge sul diritto d’autore
1. E’ punito, se il fatto e’ commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e’ prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Societa’ italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale.
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all’articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. E’ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell’articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena e’ diminuita se il fatto e’ di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale;
e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attivita’ produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
Quali sono le ulteriori conseguenze della violazione?
Questa tipologia di reato ha conseguenze sia per l’autore dell’opera che per il mercato. L’autore vede violati i propri diritti alleviando la tutela della propria creazione, mentre il mercato subisce un danno economico, poiché i beni contraffatti vengono venduti a prezzi più bassi rispetto ai loro originali, minando la concorrenza e, quindi, il sistema economico.
Le attività che possono essere messe in atto da parte di chi viola la normativa di riferimento, possono essere riclassificate in questa maniera:
- plagio: modifica di un’opera totale o parziale, tramite copia-incolla, modifiche e integrazione (es. cambiare i nomi di luoghi e personaggi di un romanzo) con attribuzione della paternità; in caso di plagio totale e “fedele” si parla di usurpazione;
- contraffazione: sfruttamento economico dell’opera, senza apportare modifiche né l’attribuzione della paternità. (es: vendere copie illecite di un CD musicale);
- plagio-contraffazione: sfruttamento economico di un’opera nella sua integralità con usurpazione della paternità.
Il web rappresenta uno dei mezzi più utilizzati per la diffusione di opere protette da diritto d’autore in maniera illecita, mettendo a rischio la proprietà intellettuale degli autori e il mercato in generale. Inoltre, le tecnologie digitali hanno ampliato le possibilità di violazione del diritto d’autore, rendendo più difficile l’individuazione di chi commette tali reati.
Come contrastare la violazione del diritto d’autore?
Per contrastare il fenomeno della violazione del diritto d’autore, sono stati messi in atto diversi strumenti, come ad esempio la vigilanza sul web da parte delle autorità giudiziarie e dei gestori dei diritti d’autore e la promozione di una cultura della legalità e della tutela della proprietà intellettuale. Come abbiamo scritto le conseguenze penali violazione diritto d’autore non sono da prendere a cuor leggero e questo dovrebbe confortare chi detiene diritti d’opera.
Suggeriamo comunque di attivarsi con verifiche periodiche ed in caso di riscontro promuovere le giuste azioni legali, sia in sede civile che, chiaramente, in sede penale al fine di far cessare l’attività illecita.
In conclusione, la violazione del diritto d’autore rappresenta un reato grave con conseguenze negative per la società e l’economia in generale. La sua prevenzione e contrasto, sia a livello legale che culturale, sono essenziali per la tutela dei diritti degli autori, la promozione della concorrenza leale e la salvaguardia della proprietà intellettuale nel suo complesso.
Avv. Leonardo Andriulo – avvocato penalista
articolo realizzato parzialmente mediante ai – fonte bibliografica giuffrè editore