POZZANGHERA SUI GRADINI NON IMMEDIATAMENTE VISIBILE: CONDOMINIO DICHIARATO RESPONSABILE PER AVER PROVOCATO I DANNI E DOVRA’ RISARCIRE.
Colpevole il Condominio per la caduta subita da un uomo, all’interno dello stabile, a causa di una pozzanghera presente sugli ultimi tre gradini della scala.
Cosa ha convinto i giudici a condannare il condominio a risarcire i danni?
Nella vicenda in esame è il cliente di un’agenzia assicurativa, con sede nei locali facenti parte di un caseggiato, a rimanere vittima di una caduta mentre scende le scale del Condominio.
Le lesioni personali riportate
Più precisamente, egli urta violentemente la testa, perdendo i sensi e riportando un trauma cranio-facciale, con conseguente necessità di osservare un periodo di riposo, indossare un collare ortopedico per circa 10 giorni, assumere terapia analgesica e sottoporsi a visite specialistiche e ad accertamenti strumentali.
L’uomo sostiene che a causare la caduta sia stata una pozzanghera presente negli ultimi tre gradini della rampa di scale. E questa versione è solida, secondo i giudici, poiché da una testimonianza è emerso che la pozzanghera di acqua era all’altezza degli ultimi tre gradini della rampa di scale, ma, tuttavia, i gradini bagnati non erano immediatamente visibili da chi si apprestava a percorrerli, in quanto per poter imboccare la rampa di scale era necessario svoltare l’angolo.
La sentenza che ha dichiarato il condominio responsabile nella causazione di danni.
In sostanza, l’acqua era presente sugli scalini dell’ultima rampa a cui si accedeva solo una volta girato l’angolo, pertanto il pericolo non era immediatamente visibile, e, peraltro, la persona danneggiata non aveva sufficiente conoscenza del luogo, avendo fatto ingresso nell’immobile per recarsi presso un’agenzia assicurativa. (Sentenza del 15 luglio 2022 del Tribunale di Rovigo)
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Avv. Leonardo Andriulo – esperto in contenzioso civile