- I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. Questa disposizione rappresenta una causa di non punibilità che consente all’autore del reato di evitare sanzioni penali una volta soddisfatti gli obblighi fiscali.
- I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreche’ il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attivita’ di accertamento amministrativo o di procedimenti penali (2) .n questo contesto, il ravvedimento operoso rappresenta una causa di non punibilità, che permette al contribuente di sanare la propria posizione fiscale evitando conseguenze penali.
- Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell’applicabilita’ dell’articolo 13-bis, e’ dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione e’ sospesa. Il Giudice ha facolta’ di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.
Note
[1] Articolo modificato dall’articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. i) ed m)del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148; vedi anche il comma 36-vicies bis del medesimo articolo 2. Successivamente articolo sostituito dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 .
[2] Comma modificato dall’articolo 39, comma 1, lettera q-bis), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.