Assoluzione dell’accusa di atti persecutori.

Assoluzione dell’accusa di atti persecutori.

La sentenza di assoluzione riguarda un caso di presunti atti persecutori. Il principio molto interessate e trasversale aiuterà chi è attinto da questo articolo del codice penale.

Introduzione:
La sentenza emessa il 5 luglio 2023 dal Tribunale di Frosinone ha dichiarato l’assoluzione di Ma.An. dal reato di atti persecutori. Ha ritenuto il Tribunale che le condotte contestate non abbiano integrato gli elementi necessari per configurare tale reato. Il caso, caratterizzato da vicende tra vicine di casa nel piccolo vicolo di Paliano, ha evidenziato una serie di accuse reciproche e tensioni che, tuttavia, non sono state ritenute idonee a costituire atti persecutori ai sensi dell’art. 612-bis del codice penale.

I Fatti:
La vicenda ha avuto inizio nell’agosto del 2020 quando la persona offesa, identificata come Mo., si trasferisce nel vicolo con le sue figlie, suscitando tensioni con la vicina Ma.An., la quale si lamentava dei rumori eccessivi provocati dalle figlie minori della Mo. Le testimonianze raccolte durante il processo hanno delineato un quadro di reciproche accuse, minacce e presunti comportamenti persecutori.

Cosa prevede l’art. 612 bis?

Al comma 1 dell’articolo richiamato si legge: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Si delineano, quindi, già nella norma alcuni elementi la cui assenza genera una inesistenza del reato. Questi sono in particolare il perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.

Quindi, anche in caso di numerosi messaggi, o telefonate perchè ci sia questa tipologia di reato (612 bis c.p.) la parte offesa dovrà offrire prova di questi elementi. In caso contrario, al più, si è in presenza di altra tipologia di reato, ci si riferisce all’art. 660 c.p. – quelle di molestie ma, non di atti persecutori. Da qui la dichiarazione di assoluzione.

L’istruttoria e le udienze:
Ritornando al caso in esame, l’iter processuale ha compreso diverse udienze, durante le quali sono state acquisite prove e testimonianze. Tra le prove, l’acquisizione del provvedimento di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, la querela sporta dalla Mo. contro Ma.An., e le deposizioni di testimoni, tra cui residenti del vicolo e uno psichiatra.

Le versioni contrastanti:
Le versioni dei fatti fornite da Ma.An. e Mo. sono risultate inconciliabili. Mo. ha dichiarato di essere stata presa di mira e minacciata da Ma.An., accusandola di essere una cattiva madre e attribuendole falsamente segnalazioni ai servizi sociali. Dall’altro lato, Ma.An. ha sostenuto di essere vittima di discriminazioni da parte degli abitanti del vicolo a causa del suo cambiamento di sesso.

La decisione del Tribunale:
Il Tribunale ha sottolineato l’assenza di prove sufficienti a dimostrare la sussistenza del reato di atti persecutori. Le condotte contestate, pur essendo spiacevoli, non sono state ritenute idonee a causare uno degli eventi di danno previsti dalla normativa. In particolare, il Tribunale ha osservato che le molestie, pur generando fastidio, non hanno causato un profondo e destabilizzante turbamento nella vita della persona offesa.

Il principio di diritto stabilito dal Tribunale per l’assoluzione del reato di atti persecutori – art. 612 bis c.p.

In tema di atti persecutori, l’alterazione o il cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all’art. 612. c.p., non è integrato dalla percezione di transitori disagi e fastidi nelle occupazioni di vita della persona offesa, ma deve consistere in una costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane.

Fonte: Redazione Giuffrè 2023

Conclusioni:
La sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Frosinone offre un’importante riflessione sulla complessità nella valutazione dei casi di atti persecutori. La reciproca litigiosità e le accuse tra le parti coinvolte hanno reso necessaria un’analisi attenta delle prove e delle circostanze. La decisione evidenzia la necessità di valutare non solo la gravità delle condotte, ma anche l’impatto effettivo sulla vita della presunta vittima.

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