1. Sono abrogati:
a) l’art. 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) l’art. 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249;
c) l’art. 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;
d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;
e) l’art. 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649;
f) l’art. 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17;
g) l’art. 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60;
h) l’art. 2, commi 27 e 28, e l’art. 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
i) l’art. 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
l) l’art. 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
m ) l’art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.