Articolo 22 Legge sui reati tributari
Modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione dei debiti tributari
1. Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite le modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell’art. 13 e di versamento delle somme indicate nell’art. 14, comma 3.