- Se i debiti indicati nell’art. 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l’imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell’offesa recata all’interesse pubblico tutelato dalla norma violata.
- La somma, commisurata alla gravità dell’offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell’art. 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.
- Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.
- Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’art. 12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell’art. 13.
- Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita.
Fideiussione omnibus? Perchè non pagare
Se hai sottoscritto una fideiussione omnibus, magari per fare da garante ad una società, tua o di terzi, ti spieghiamo brevemente perchè non è da