E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta (2) .
Note
[1] Articolo inserito dall’articolo 35, comma 7, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ; successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 8 aprile 2014, n. 80 (in Gazz.Uff., 16 aprile, n. 17), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38. Da ultimo, articolo sostituito dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 .
[2] Comma modificato dall’articolo 39, comma 1, lettera p), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124. L’articolo 39, comma 1, lettera o), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 è stato soppresso dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in sede di conversione.