- È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute [dovute sulla base della stessa dichiarazione o] risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta (3) .
Note
[1] Articolo inserito dall’articolo 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
[2] Rubrica modificata dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 . Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 14 luglio 2022, n. 175, (in Gazz. Uff. 20 luglio 2022, n. 29), ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 158/2015,limitatamente alle parole «dovute o»
[3] Comma modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e successivamente dall’articolo 39, comma 1, lettera o), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124. L’articolo 39, comma 1, lettera o), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 è stato soppresso dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in sede di conversione. Da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza 14 luglio 2022, n. 175, (in Gazz. Uff. 20 luglio 2022, n. 29),ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 158/2015, nella parte in cui inserisce nel presente articolo, le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o».